Irreperibilità del destinatario dell'atto: i doveri del messo notificatore

A cura della Redazione.

Il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato.

Venerdi 10 Ottobre 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26548/2025.

Il caso: Delta srl esercente il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, conseguito estratto di ruolo, dichiarava di essere venuta a conoscenza della emissione nei suoi confronti della cartella esattoriale, avente ad oggetto i tributi dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap, con riferimento all’anno 2004.

La società impugnava l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento indicata, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando, tra l’altro, di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale nonché la maturata decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria.

La CTP riteneva inammissibile il ricorso, perché non è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo; la societò ricorreva in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ma rigettava il ricorso nel merito, ritenendo regolarmente notificata la cartella esattoriale.

La società ricorre quindi in Cassazione, censurando la sentenza della CRT laddove non aveva rilevato l’invalidità della notificazione della pretesa cartella esattoriale a causa della affermata irreperibilità assoluta della società presso la sede legale, senza però che il notificatore abbia verificato che nello stesso Comune si trovava uno stabilimento di lavorazione della Delta Srl presso cui avrebbe dovuto essere tentata la notificazione dell’atto esattivo.

Per la Corte la censura è fondata:

a) L’art. 60, primo comma, lett. e) del Dpr n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che “...e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”;

b) in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso;

c) nel caso di specie la CTR, esprimendo la valutazione di fatto che ad essa competeva, non risulta aver verificato se le ricerche siano state effettuate dal notificatore e se apparissero nel caso di specie adeguate.

Allegato:


Pagina generata in 0.005 secondi