L'art. 1, comma 37, della L. n. 206 del 2021, prevede che decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, (23.12.2021), quindi dal prossimo 22 giugno, trovi immediata applicazione, tra gli altri, il procedimento di negoziazione assistita anche alle coppie di fatto.
Giovedi 16 Giugno 2022 |
Ricordiamo che il D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto nel nostro sistema giuridico un nuovo istituto di risoluzione stragiudiziale delle controversie denominato negoziazione assista.
In particolare, l’art. 6, comma 1, del detto decreto stabilisce: "la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". Il successivo comma 3, prevede inoltre che "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio".
Con la succitata legge n. 206, è stato aggiunto, all'art. 6, il comma 1-bis il quale prescrive che: “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”.
Pertanto, a partire dal 22 giugno, la negoziazione assistita sarà utilizzabile, facoltativamente, anche per le seguenti ipotesi:
Affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio;
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio;
determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nato da o fuori dal matrimonio;
lmodifica consensuale delle condizioni stabilite in eventuali provvedimenti giurisdizionali già intervenuti su tali aspetti, allorquando si renda necessario un adeguamento delle condizioni attuali;
determinazione degli alimenti di cui all'art. 433 cod. civ.
A seguito della sottoscrizione della convenzione di negoziazione, gli avvocati nominati dalle parti, se raggiungono l'accordo, devono inviarlo, entro 10 giorni, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente trasmettendolo all'Ufficio del P.M. affari civili. Quest'ultimo, qualora ritenga che l'accordo rispetti le disposizioni inderogabili prescritte, lo autorizza; in caso contrario, lo invia, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale il quale fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti. Trattandosi di accordo intervenuto tra coppie di fatto, non vi è l'obbligo, da parte degli avvocati, di trasmettere l'accordo raggiunto al Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.