Riforma copyright UE: tra tutela del diritto d’autore e liberta’ d’informazione

Avv. Daniela Ricchiuto.

Il contributo riguarda la legge europea sul Copyright e le sue conseguenze in tema di maggior tutela del diritto d'autore e lesione della libertà d'informazione degli utenti del web.

Venerdi 29 Marzo 2019

In attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della normativa europea sul Copyright, che attualmente si trova al vaglio del trilogo europeo, proviamo a chiarire quali sono i contenuti nonché le implicazioni derivanti da una sua eventuale approvazione definitiva.

Ampiamente dibattuta nelle sedi europee, e non solo, è il difficile bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato la tutela del diritto d’autore, che si scontra inevitabilmente con il parallelo mondo digitale ove si esplica sempre più frequentemente la libertà d’informazione del popolo di Internet.

Laddove la legge in argomento venisse approvata, troveranno applicazione delle nuove regole che cambieranno completamente il modus operandi degli operatori della rete specificatamente in tema del diritto d’autore.

Le disposizioni della Riforma su cui si discute da tempo riguardano in particolare gli artt. 11 e 13. L’art. 11 Capo I, Titolo V della Riforma in parola rubricato “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale”, dispone che:

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.”

In buona sostanza, ciò che introduce il suindicato art. 11 è la tassazione dei contenuti giornalistici pubblicati su internet a carico delle multinazionali del web (quali: Facebook, Youtube, Google…) in favore dell’autore della pubblicazione giornalistica. Ciò che si teme è che i big del web potrebbero desistere dal pubblicare determinati contenuti onde evitare di onorare i diritti all’autore comprimendo in questo modo la libera circolazione del diritto d’informazione a discapito degli utenti.

Controverso è anche quanto previsto dall’art. 13 Capo II del medesimo Titolo, intitolato “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti”, che testualmente si riporta:  

1. I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.  

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici”.  

È significativo quanto riportato all’art. 13 giacché il legislatore comunitario stabilisce le modalità nonché le misure che i gestori del web devono adottare allo scopo di tutelare i diritti dell’autore dell’opera che il fruitore del web si appresta a pubblicare. La norma in parola prevede che, attraverso algoritmi o altri strumenti che la tecnologia mette a disposizione dei prestatori di servizi della società dell’informazione, si è in grado di individuare anticipatamente le opere e altro materiale protetto da copyright e caricati dagli utenti su internet e stabilire se bloccare o utilizzare determinati contenuti. Tale automatismo, se da un lato tutela ampiamente gli interessi dell’autore dell’opera, dall’altro determinerebbe una contrazione indiscriminata di immagini, opere, scritti, notizie di qualsivoglia contenuto a danno del convergente diritto di informazione in favore dell’utenza.

Difatti, tali tecnologie non sono in grado di discernere precisamente i contenuti delle opere, così potrebbe accadere che una multinazionale, impostando un algoritmo, blocchi una tipologia di immagine. Verosimilmente, con l’introduzione di questa Riforma, sarà la società dell’informazione digitale a fungere da filtro e decidere cosa potrà essere pubblicato e cosa andrà bloccato, ciò in evidente spregio del diritto d’informazione del popolo del web, ma a tutela del contrapposto diritto d’autore dei proprietari.

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