La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31682 del 26 ottobre 2022 individua i presupposti in presenza dei quali chi è ricoverato in una struttura sanitaria mantiene il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento.
Il caso: La Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sebbene la assistita fosse ricoverata gratuitamente e ciò in quanto le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria nel caso.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione l'INPS, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'articolo 1 legge 18 del 1980.
Per gli Ermellini il ricorso è infondato: sul punto ricordano che:
a) in tema di indennità di accompagnamento il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana;
b) Nel caso di specie la corte territoriale ha accertato - con valutazione di merito non sindacabile- che le prestazioni della struttura non esaurivano le forme di assistenza necessaria del caso, rilevando correttamente che nella specie si trattava di encefalopatia degenerativa, un tipo di patologia che richiede per sua natura prestazioni specifiche non ordinarie.