La Cassazione ha stabilito che il ricorso ex art. 311 c.p.p. proposto dal 1 aprile 2026 va depositato esclusivamente con modalità telematiche; la PEC al tribunale è inammissibile, salvo malfunzionamento certificato o accertato ex art. 175-bis, anche se l'atto è giunto al giudice. La causa prevale sulla rinuncia.
| Martedi 3 Novembre 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla validità degli atti di impugnazione nel processo penale telematico: dal 1 aprile 2026 la PEC non è più una via alternativa per il ricorso cautelare davanti al Tribunale ordinario.
La pronuncia precisa inoltre che l'unica deroga è il malfunzionamento dei sistemi, che il ricorrente ha l'onere di documentare, e che l'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del giudice non sana il vizio. Sul piano processuale, l'inammissibilità originaria prevale anche sulla rinuncia al ricorso.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Tizia la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza.
I difensori di Tizia hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., trasmettendolo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Tribunale e non attraverso il portale dei servizi telematici, senza dedurre alcun malfunzionamento del sistema.
Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proprio per questa ragione. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione autenticata dal difensore, e il difensore ha concluso a sua volta per l'inammissibilità per rinuncia.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale nei seguenti passaggi:
La Corte ha poi affrontato il concorso tra due cause di inammissibilità: l'irrituale deposito del ricorso prevale sulla rinuncia all'impugnazione, in ragione della sua valenza originaria. La rinuncia, peraltro immotivata, non esonera quindi la ricorrente dalle spese.
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p. avverso le ordinanze del Tribunale ordinario, a decorrere dal 1 aprile 2026, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche tramite il portale; il deposito mediante PEC è ammesso solo se il ricorrente documenta un malfunzionamento dei sistemi, certificato o accertato nelle forme dell'art. 175-bis, commi 1,2 e 4, c.p.p. Non rileva che l'atto sia comunque pervenuto al giudice, e l'irrituale deposito prevale sulla rinuncia all'impugnazione.