Con l'ordinanza n. 24864/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle modalità di deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, che costituisce la modalità ordinaria di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, e sulle conseguenze derivanti dal deposito senza le ricevute telematiche.
| Venerdi 11 Settembre 2026 |
Il quadro normativo di riferimento si articola intorno all'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina la notificazione telematica eseguita dall'avvocato, e all'art. 9 della medesima legge, come modificato dall'art. 16-quater del d.l. n. 179/2012.
Ai sensi di tali disposizioni, la notifica effettuata con modalità telematiche si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (c.d. RdA) prevista dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC) prevista dall'art. 6, comma 2, dello stesso d.P.R.
IL CASO: La vicenda traeva origine da un giudizio in materia di impiego pubblico, avente ad oggetto la spettanza della c.d. Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015.
La domanda in primo grado veniva parzialmente accolta dal Tribunale, il quale riconosceva il diritto della ricorrente all'assegnazione del beneficio (€ 500 annui) per il solo anno scolastico 2020/21, avendo ravvisato per i precedenti anni scolastici una clausola di decadenza ex art. 6, comma 6, del D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Diversa la decisione della Corte d'appello la quale, in accoglimento del gravame principale, riformava la pronuncia di primo grado condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta anche per gli anni scolastici 2016/17,2017/18,2018/19 e 2019/20, ritenendo che la clausola di riporto operasse solo in caso di rilascio della Carta e non come termine di decadenza dal diritto.
Il giudice d'appello compensava le spese di entrambi i gradi: quelle del primo grado perché all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo (marzo-aprile 2023) la questione non era pacifica, avendo trovato definizione solo con Cass. n. 29961/2023; quelle del secondo grado per la complessità della questione.
Avverso la sentenza della Corte d'appello la parte vittoriosa nel merito proponeva ricorso per cassazione limitatamente al capo relativo alle spese di lite, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Sosteneva, in particolare, che all'atto della proposizione del ricorso di primo grado fossero già note la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, per cui non sarebbe esistito alcun serio contrasto giurisprudenziale idoneo a giustificare la compensazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della sua rituale notificazione.
Il Collegio ha rilevato che, a dimostrazione della notifica telematica del ricorso, la parte ricorrente aveva prodotto la sola relata di notifica telematica in formato cartaceo, senza depositare – né in tale sede né successivamente, entro il termine ultimo rappresentato dall'adunanza camerale ex art. 380-bis c.p.c. – il messaggio di trasmissione a mezzo PEC con i relativi allegati (ricorso e procura) e, soprattutto, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg.
La Corte ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui: «ai fini della prova del perfezionamento della notifica telematica è necessaria la produzione – in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore – del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg". L'omessa produzione di tali ricevute determina l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.».
Il Collegio si pone nel solco di Cass. n. 19078/2018, n. 29670/2024 e n. 7041/2025, con cui era già stato statuito che la mancata produzione delle ricevute incide sul compimento stesso della notifica e non su un adempimento successivo, determinandone l'inesistenza quale categoria estrema e residuale, configurabile quando l'attività posta in essere sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla giuridicamente riconoscibile come atto notificatorio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
La distinzione rispetto all'ipotesi del deposito delle ricevute in formato .pdf anziché .eml/.msg – che secondo Cass. n. 16189/2023 integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo – è solo implicitamente presupposta ma logicamente fondante: nel caso deciso non vi è un vizio di formato, bensì la radicale assenza di qualsiasi elemento attestante la consegna, sicché non è neppure possibile presumere l'esistenza dell'inoltro telematico, del quale resta ignoto l'esito.
L'inesistenza della notificazione, come già precisato dalle pronunce richiamate, preclude al giudice di disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., rimedio riservato alle sole notificazioni esistenti, sebbene viziate da nullità, e non si estende ai casi in cui l'attività notificatoria risulti radicalmente inidonea al raggiungimento del suo scopo tipico.
L'ordinanza ribadisce una regola operativa di primario rilievo pratico: la produzione della sola relata di notifica cartacea non è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica telematica del ricorso per cassazione.
Occorre depositare necessariamente le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg, ovvero – in caso di impossibilità – in copia analogica con attestazione di conformità resa ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994.
L'aspetto più significativo della decisione, e al contempo più severo per il ricorrente, è che la carenza probatoria determina l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente, che aveva vinto la causa nel merito, si è visto precluso l'esame della doglianza sulle spese a causa di un'omissione procedurale che, pur sanabile in astratto entro l'adunanza camerale, non ha trovato rimedio in concreto.
La decisione costituisce un monito per il difensore: la cura nella predisposizione del fascicolo telematico e la verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio, documentato attraverso il deposito delle ricevute nel formato corretto, non sono adempimenti formalistici accessori, ma condizioni di ammissibilità del ricorso.