UE: riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali redatti da ufficiale di stato civile di uno Stato membro.

Mercoledi 23 Novembre 2022

Un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una decisione, ai sensi dell'art. 2 punto 4 del regolamento CE n. 2201/2003. 

Il caso ha riguardato due coniugi, l'uno avente doppia nazionalità, italiana e tedesca, e l'altra italiana, i quali contraevano matrimonio in Germania. Cinque anni dopo, a seguito di un procedimento di divorzio extragiudiziale innanzi all'ufficiale di stato civile italiano, la coppia otteneva un certificato attestante l'avvenuto divorzio in virtù dell'art. 39 del Regolamento n. 2201/2003 sulla competenza1.

I servizi dello stato civile della Germania rifiutavano la trascrizione del divorzio chiedendo l'instaurazione di una procedura di riconoscimento anche innanzi all'autorità tedesca. Investita della controversia, la Corte federale di giustizia tedesca sollevava questione sul se il concetto di decisione di cui al Regolamento Bruxelles II bis, in materia di riconoscimento delle pronunce di divorzio, comprenda anche l'ipotesi di divorzio extragiudiziale scaturente da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato dall'ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, in conformità alla legislazione di quest'ultimo.

La Corte di Giustizia rispondeva affermativamente al quesito sottolineando, altresì, che, in materia di divorzio, la nozione di decisione contenuta in tale regolamento, comprende qualsiasi decisione di divorzio emesso nell'ambito di un procedimento giudiziale o extragiudiziale, purchè il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia anche alle autorità extragiudiziali. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza in materia, ha anche chiarito che nell'ambito di applicazione del menzionato Regolamento, rientrano solo i divorzi pronunciati da un'autorità giurisdizionale statale o da un'autorità pubblica e, pertanto, devono escludere i cosiddetti divorzi “privati”, risultato della dichiarazione unilaterale, da parte di un ex coniuge, innanzi ad un tribunale religioso. Qualsiasi autorità pubblica chiamata ad adottare una decisione di divorzio, deve sempre mantenere il controllo sulla stessa e, pertanto, per l'ipotesi di divorzio consensuale, deve sempre vigilare affinchè la stessa sia in linea con il diritto vigente nello Stato membro e con la veridicità del consenso accordato dai coniugi con la richiesta.

Di conseguenza, qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio, in uno Stato membro, deve essere riconosciuta automaticamente, fatte salve il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento.

Nel caso di specie, la Corte sottolinea che, in quanto autorità legalmente costituita, l'ufficiale dello stato civile italiano, è competente a pronunciare il divorzio registrando per iscritto l'accordo redatto dai coniugi, dopo aver constatato il carattere libero e informato del consenso prestato dagli stessi, a divorziare, alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l'accordo non contenga disposizioni riguardanti trasferimenti patrimoniali o disposizioni concernenti figli minori e non autosufficienti economicamente.

La decisione adottata dall'autorità italiana non necessitava di alcun procedimento ulteriore da parte di quella tedesca. In caso contrario, a parere della Corte, difetterebbe il principio della reciproca fiducia nello spazio giuridico europeo,contrariamente alle disposizioni contenute nel Regolamento che ricomprende gli accordi che producono effetti vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell'intervento formale di un'autorità pubblica, con esclusione, dalla libera circolazione, degli accordi meramente privati. Di qui l'obbligo delle autorità tedesche alla registrazione del provvedimento di divorzio italiano senza procedure ulteriori. Va, infine, ricordato che le problematiche legate alla frammentarietà della normativa comunitaria in materia, sono state, seppur solo parzialmente, superate con l'adozione del Regolamento 1111/2019 che ha quantomeno risolto, seppur in parte, le previsioni riguardanti lo status coniugale ed i rapporti genitori figli, lasciando, tuttavia, intatte le contraddizioni relative alle obbligazioni alimentari.

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Note

1 Che, ricordiamo, a partire dal primo agosto 2022 è stato sostituito dal regolamento 1111/2019.

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