Riconciliazione ed effetti della modifica delle condizioni di separazione.

Con l'ordinanza n. 11636/2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rapporti tra modifica delle condizioni di separazione e ripresa della convivenza da parte dei coniugi, ostativa alla domanda di divorzio.

Venerdi 10 Luglio 2020

Il caso: la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da Tizio nei confronti di Caia avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal primo, ritenendo che, dopo la separazione consensuale del 2003, fosse intervenuta la riconciliazione tra i coniugi. La Corte territoriale al riguardo osservava tra l'altro che:

a) la riconciliazione, ai fini di cui all'articolo 157 .p.c., implica la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia la ripresa di relazione reciproche, oggettivamente rilevanti, che si siano concretizzate in un comportamento inequivoco, incompatibile con lo stato di separazione;

b) che, nel caso di specie, era incontestato che i coniugi, dopo la separazione consensuale, nel 2003, avevano convissuto nell'immobile costituente la casa coniugale dal 2004 al 2012, con entrambi i figli; 

c) che la valutazione di intervenuta riconciliazione non era superata dalla missiva del 2006, con la quale un avvocato, presentandosi come difensore della donna, aveva invitato Tizio a valutare l'opportunita' di presentare un ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, sia perche' la lettera non proveniva dalla parte, ma da una professionista, sia perche' comunque la convivenza era durata per altri sei anni;

d) che il ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della separazione, che aveva trovato accoglimento, da parte del Tribunale di Milano, rappresentava l'utilizzo di uno strumento processuale, ma non valeva a superare il dato dell'avvenuta riconciliazione.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 157 c.c., della L. n. 898 del 1970, articolo 3, n. 2, lettera b e articolo 2909 c.c., per non avere la Corte d'appello tenuto conto del fatto che, per effetto del decreto con il quale il Tribunale aveva accolto la richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione, si era formato il giudicato sull'assenza, in data anteriore a tale provvedimento, della pretesa riconciliazione.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato in quanto:

a) deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione - che certamente richiede la verifica della definitivita' del titolo della stessa - comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato dell'assenza di riconciliazione dei coniugi, ove la questione, evidentemente, non sia stata posta, come nel caso di specie, da alcuna delle parti processuali;

b) questa Corte ha osservato, sia pure in ambito diverso, che, ove le parti non introducano espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso contestazioni al riguardo, questioni sulla esistenza e validita' del matrimonio - che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma dovrebbero essere decise necessariamente, ex articolo 34 c.p.c., con accertamento avente efficacia di giudicato - l'esistenza e la validita' del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non formano nel relativo giudizio oggetto di specifico accertamento suscettibile di dare luogo al formarsi di un giudicato;

c) il giudizio circa i provvedimenti accessori in sede di separazione e quello di modifica hanno diversi, oltre che il rito e la sede, anche i presupposti e l'oggetto: presupposto del primo e' la declaratoria di separazione fra i coniugi, in dipendenza della quale e con riguardo alla situazione di fatto esistente in quel momento, si adottano in via definitiva, anche se non immodificabile, le statuizioni dirette a regolarne gli effetti; presupposto del secondo sono la gia' avvenuta adozione di tali statuizioni ed il mutamento della situazione di fatto che ne giustifica la revisione per circostanze presentatesi dopo la sentenza definitiva di separazione.

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