Revoca dell'assegnazione della casa all'ex se c'è accordo sul mantenimento.

A cura della Redazione.
Mercoledi 3 Aprile 2019

Se i coniugi si accordano sull'assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge, in assenza di figli, può essere revocata, ravvisandosi un nesso tra l'utilizzo dell'abitazione e la quantificazione dell'assegno.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7939/2019.

Il caso: Nell'ambito di un procedimento di divorzio, il marito chiedeva la revoca del godimento dell'immobile assegnato in uso alla ex moglie, in base all'accordo di separazione consensuale in precedenza raggiunto; la ex si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il tribunale accoglieva l'istanza di revoca, decisione che veniva confermata in grado di appello: per la Corte territoriale l'accordo tra i coniugi aveva creato un nesso tra l'utilizzo dell'abitazione e la quantificazione dell'assegno, trovando causa direttamente nella separazione,prima, e nel divorzio, poi, essendo diretto ad assolvere i doveri di solidarietà coniugale.

La ex moglie propone quindi ricorso per cassazione, rilevando che la Corte d'Appello: - aveva erroneamente interpretato l'accordo di separazione tra i coniugi circa il godimento da parte della moglie della casa coniugale in comproprietà fino alla vendita della stessa, come avente causa nella separazione;

- in realtà l'accordo predetto aveva natura di autonoma pattuizione, nella quale l'uso dell'immobile era stato regolato dalle parti a prescindere dalla misura dell'assegno, ma solo in funzione della futura vendita;

- in pratica, la Corte aveva errato nel negare la natura meramente negoziale, occasionata dalla separazione, ma non causata da quest'ultima, della concessione in godimento dell'abitazione in comproprietà tra le parti.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che:

  • la Corte territoriale ha correttamente interpretato l'accordo coniugale senza alcuna violazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss.;

  • correttamente il giudice d'appello ha stabilito che la formulazione concordata dalle parti ha creato un nesso tra l'utilizzo dell'abitazione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento, con ciò attraendo l'assegnazione della casa nel contenuto cd. "necessario" della separazione, rilevando altresì che tale accordo, la cui causa è inerente alla separazione coniugale, è fondato sugli obblighi derivanti dal matrimonio ex art. 156 c.c

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