Responsabilità del Comune per cose in custodia e dovere di sorveglianza sul minore

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33390/2022 torna ad occuparsi della responsabilità della P.A. per strada dissestata, escludendola nel caso in cui il nonno sia venuto meno all'obbligo di vigilanza sul nipote, caduto sul marciapiede mentre stata correndo.

Sabato 19 Novembre 2022

Il caso: Tizio e Mevia convenivano in giudizio il Comune davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio minore Caio a seguito di una caduta avvenuta a causa delle cattive condizioni di manutenzione del marciapiede di una via cittadina.

Il tribunale rigettava la domanda, decisione confermata dal giudice di appello, che accertava che la caduta si era verificata presso la casa del nonno del bambino, e pertanto il bambino era anche a conoscenza dello stato di dissesto del marciapiede.

Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2051 c.c., in quanto il comportamento anche imprudente della vittima non poteva costituire esimente per il Comune tenuto alla manutenzione del marciapiede.

La Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso, in merito alla responsabilità per cose in custodia rileva che:

a) in tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 della Costituzione;

b) ne consegue che, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;

c)  la Corte d'appello e' correttamente pervenuta alla conclusione di dover attribuire l'intera responsabilita' dell'accaduto al minore ed al nonno che in quel momento era tenuto alla sua sorveglianza: tale convincimento e' stato raggiunto sulla base di una serie di considerazioni:

- la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno;

- lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore;

- gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza;

- il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalita' tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilita' del Comune ai sensi sia dell'articolo 2051 che dell'articolo 2043 del codice civile.

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