Responsabilità da cose in custodia: l'alluvione non integra il caso fortuito

A cura della Redazione.

La Corte d'Appello di Genova, nella sentenza n. 1206/2019 si pronuncia in merito alla riconducibilità o meno alla categoria del “caso fortuito” di eventi alluvionali ai fini del risarcimento dei danni subiti da terreni e fabbricati.

Martedi 21 Aprile 2020

Il caso: Tizia conveniva in giudizio Caio, assumendo che, a seguito dell'evento alluvionale del 14/09/06 ed in conseguenza dello stato di abbandono della proprietà, posta a monte del fabbricato di proprietà dell'attrice, quest'ultima aveva subito conseguenze dannose, consistite in: "parziale crollo del muro di contenimento del sedime della casa in costruzione con creazione di lesioni lungo le murature perimetrali ecc...”; chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità del convenuto per i danni subiti e la condanna dello stesso al risarcimento.

Caio, nel costituirsi, contestava integralmente la domanda proposta dall'attrice e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di altri proprietari confinanti e del Comune di Bordighera ritenuti responsabili o, quanto meno, corresponsabili dell'evento dannoso e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli a manlevarlo e garantirlo dalla domanda dell'attrice.

A conclusione dell'istruttoria, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, ritenendoli responsabili in diversa misura; per il giudice di primo grado l

- l'evento alluvionale del 14.9.2006, pur essendo stato la causa scatenante, in presenza di accertate condotte colpose dei custodi dei beni, non era idoneo ad assurgere ad esimente della responsabilità come "caso fortuito" o "forza maggiore" ex art. 2051 c.c.

- le cause antropiche, rappresentate dall'assenza o insufficienza di opere di controllo, manutenzione e prevenzione, erano state idonee a realizzare il nesso causale con i danni subiti dall'attrice, nesso causale non interrotto dall'evento alluvionale.

La Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione, precisa che:

a) le conclusioni del giudice di prime cure sono del tutto conformi ai principi della giurisprudenza di legittimità che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, ha evidenziato che “non possono considerarsi come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento;

b) dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente;

c) conseguentemente, la causa scatenante, identificabile nell'alluvione, seppure di forte portata, in presenza di accertati fattori causali antropici, costituiti, come in specie, dalle condotte colpose dei proprietari o dei custodi, non può assurgere a causa sopravvenuta esimente ed autonomamente sufficiente a determinare l'evento dannoso.

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