Responsabilità contrattuale dell'Ente in caso di danno cagionato dal minore a se stesso

Cassazione civile ordinanza n. 21717/2026.
Giovedi 2 Luglio 2026

IL CASO

Un ragazzino di anni 14, ammesso da un Comune pedemontano etneo a partecipare ad un progetto educativo di prevenzione della devianza minorile attraverso attività educative e ludico ricreative, durante una partita di calcio s’infortunava gravemente, in quanto gli rovinava addosso la traversa della porta, non ancorata al suolo, alla quale si era aggrappato in occasione dell’esultanza per la realizzazione di un gol, nell’assenza degli educatori, che avrebbero dovuto vigilare sui minori.

I minori, al momento del verificarsi, non erano sorvegliati, cosicché nessuno garantiva l’ordinato svolgimento della partita di calcio ed il rispetto delle norme di comportamento, non arrestando sul nascere intemperanze e slanci pericolosi, ma prevedibili, per la fisiologica esuberanza dei ragazzini, la cui giovanissima età e disagio sociale doveva indurre gli operatori alle opportune cautele preventive e repressive.

Ancora, nessuna verifica preventiva sull'idoneità e sicurezza dei luoghi risultava essere stata effettuata dal Comune, nonostante la porta da calcio non fosse ancorata al suolo.

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Catania, rigettando la domanda risarcitoria con severa condanna alle spese di primo e secondo grado, ritenevano che il gesto del quattordicenne costituisse un evento imprevedibile e anomalo, tale da integrare il caso fortuito, così da escludere la responsabilità dell’ente, richiamando le norme sulla responsabilità extracontrattuale.

I Giudici del merito limitavano la propria analisi alla responsabilità extracontrattuale (artt. 2051,2043 e 2048 c.c.) e, decidendo la controversia sulla base della "ragione più liquida", omettevano ogni valutazione in ordine alla principale prospettazione giuridica avanzata, cioè l'affidamento del minore ad un progetto educativo e ricreativo gestito e promosso dal Comune, che instaurava tra l'ente e il minore (e i suoi genitori) un "contatto sociale qualificato".

Più precisamente parte attrice aveva fornito, con la produzione della domanda di partecipazione al progetto presentata al Comune, la prova della sussistenza di un rapporto negoziale con l’ente (al quale il minore era stato affidato per il progetto educativo) e della conseguente violazione degli obblighi di protezione e vigilanza, ai sensi degli artt. 1218 e seguenti c.c.. Questo inquadramento comportava una radicale inversione dell'onere della prova.

Come statuito infatti dalle Sezioni Unite, per le lesioni autoprocuratesi da un allievo minore (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346), in caso di responsabilità contrattuale, il creditore-danneggiato deve limitarsi a provare la fonte del suo diritto (l'affidamento del minore all'ente) e il danno subito, allegando l'inadempimento della controparte.

Gravava quindi sul debitore-danneggiante, in questo caso il Comune, l'onere di dimostrare che l'inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.

La Corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale e non ammettendo le prove testimoniali all’uopo dedotte dal danneggiato, non solo ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma ha anche applicato un regime probatorio errato e più gravoso, fondando la propria decisione esclusivamente sulla prevedibilità del comportamento del minore, senza prima accertare se il Comune avesse adempiuto ai propri obblighi primari di vigilanza e di messa in sicurezza dei luoghi, reale ed effettiva ragione più liquida del decidere.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE DOPO LA DOPPIA CONFORME DI RIGETTO

La responsabilità da contatto sociale qualificato, riconducibile al regime della responsabilità contrattuale (Cassazione S.U., Sentenza n. 9346 del 27.06.2002; ed ancora Cass. Civ. Sez. III Sent. 04.10.2013 n. 22752; Cass. Civ. Sez. III, Sent. 24.11.2011 n. 24835) comporta che l’ente era tenuto a garantire, secondo le regole della correttezza dell’adempimento e della buona fede nell’esecuzione del contratto (con legittimo affidamento dei genitori del minore nella professionalità e diligenza degli educatori), ex artt. 1175 e 1375 c.c. ed in ossequio all’art.32 Cost., l'incolumità fisica dei minori.

Rigettando illegittimamente la prova testimoniale dedotta, inoltre, i giudici del merito non hanno consentito la verifica dell’apprestamento di adeguate cautele e misure precauzionali da parte dell’ente pubblico, rientrando pienamente nel novero dei comportamenti esuberanti e talvolta imprudenti- che è ragionevole attendersi da adolescenti impegnati in un'attività ludico-sportiva- la maldestra condotta dell'allievo, essendo quest'ultima un fattore del tutto prevedibile ex ante, se valutata in concreto, tenendo conto dell'età e del contesto (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 20285 del 26-07-2019).

L'assenza degli educatori e la mancata verifica della stabilità della porta costituiscono le reali omissioni che hanno reso possibile il verificarsi del danno, configurandosi come antecedenti causali diretti e necessari dell'evento.

Ragionando in termini controfattuali, qualora la porta fosse stata ancorata al suolo, ovvero qualora l’educatore avesse reso edotti i ragazzini in ordine alla precarietà della stessa, fosse stato presente per raccomandare le regole del gioco, per arbitrare la partita ed avesse richiamato immediatamente il minore, è più probabile che non, secondo il criterio della "prevalenza relativa della probabilità", che l’evento dannoso non si sarebbe verificato (per fattispecie identica si richiamano Cassazione penale n.5816/2001, n.9055/2009 e n.19029/2017).

In conclusione, sul punto cruciale della causa (responsabilità contrattuale dell’ente) così ha statuito il Supremo Collegio:

- “Il Collegio ritiene che, sulla base del criterio della ragione più liquida, in considerazione della sostanziale mancanza di una idonea motivazione sul punto della mancata ammissione delle prove e della stessa domanda di responsabilità contrattuale, debba essere esaminato in via prioritaria il sesto motivo di ricorso”, motivo accolto (con assorbimento degli altri motivi), testualmente divisando:

- "il giudice d’appello, come già quello di primo grado, ha del tutto precluso alla parte l’accesso alla dimostrazione di profili di responsabilità contrattuale a carico dell’ente territoriale, in una non consentita ottica di preconcetto disfavore per la parte attrice”.

- “ le prove articolate e non ammesse avevano effettivamente lo scopo di dimostrare che la traversa della porta del campo di calcio alla quale si appese il giovanissimo giocatore non era adeguatamente stabilizzata, che la porta stessa non era ancorata adeguatamente al suolo e che, verosimilmente, al momento dell’esultanza non vi era alcun addetto dell’organizzazione o dei dipendenti comunali incaricati di seguire il progetto educativo che potesse accorrere o intervenire per evitare che il gesto di esultanza trasmodasse”.

- “con l’omessa ammissione delle prove testimoniali il Collegio d’appello ha del tutto precluso alla parte, che ne aveva diritto, di accedere alla prova della prospettata responsabilità contrattuale del Comune, la quale pure era stata chiaramente prospettata quale causa petendi della pretesa risarcitoria”.

- “il giudizio di inammissibilità delle prove testimoniali, ribadito dalla Corte d’appello, è del tutto apodittico ed esso non fa alcun riferimento alla mancata considerazione della responsabilità contrattuale del Comune. Le prove testimoniali articolate dalla difesa di parte ricorrente, attrice in primo grado, e riportate coerentemente nel ricorso in questa sede di legittimità, avevano tutte attinenza alla mancata adozione di idonee misure preventive e di sicurezza da parte del personale ingaggiato o comunque dipendente dal Comune”.

- “la Corte d’appello ha motivato unicamente in ordine al fortuito nell’ambito della responsabilità aquiliana, ossia con riferimento alla (esclusione della) responsabilità speciale di cui all’art. 2051 cod. civ. e non anche, con riferimento a quella contrattuale, nel cui ambito il fortuito deve essere specificamente dedotto e provato dalla parte debitrice della prestazione e, quindi, nel caso di specie, da parte del Comune”.

- “l’accoglimento del sesto motivo comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, nella misura in cui sono incentrati sulla responsabilità del Comune; questione che malamente è stata del tutto pretermessa dalla Corte territoriale, nonostante la chiara e univoca prospettazione di una domanda basata su quella causa petendi fin dal giudizio di primo grado e resa oggetto pure di adeguata impugnazione in appello".

Cassata la sentenza impugnata, la causa è stata per l’effetto rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione personale, per l'ammissione delle prove neglette e l’applicazione corretta dei principi di diritto testé esposti.

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