Recupero canoni di locazione non pagati: competenza esclusiva al Tribunale

Spetta al Tribunale in via esclusiva la competenza a decidere le controversie in materia di locazioni immobiliari avente ad oggetto il mancato pagamento del canone di locazione.

Venerdi 6 Settembre 2019

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20554/2019, pubblicata il 30 luglio 2019, che si è pronunciata su una questione che ad oggi, all’interno dei giudici di merito, non ha ancora un orientamento univoco.

IL CASO: La fattispecie che ha dato origine alla decisione della Suprema Corte prende spunto dal decreto ingiuntivo richiesto dal proprietario di un immobile concesso in locazione nei confronti del conduttore e del soggetto garante per il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. Il decreto ingiuntivo per un importo inferiore ad euro 5.000.00 veniva richiesto al Tribunale. Avverso il suddetto decreto, gli ingiunti proponevano opposizione eccependo, fra l’altro, l’incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace. L’eccezione di incompetenza veniva accolta.

L’ordinanza del Tribunale veniva impugnata dal locatore con il regolamento di competenza, ritenendo che per ogni controversia relativa a rapporti di locazione, la competenza spettava esclusivamente al Tribunale, in quanto la competenza per materia o funzionale ha carattere inderogabile e prevale su quella per valore. Secondo il locatore, nel caso esaminato, trattandosi di materia locatizia, la competenza, indipendentemente dal valore, spettava esclusivamente al Tribunale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul suddetto ricorso lo ha accolto e nel dichiarare la competenza per materia del Tribunale adito, ha rilevato che in virtù della soppressione della figura del Pretore avvenuta con la legge n. 51 del 1998, tutte le controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l'immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato

Pertanto, hanno continuato gli Ermellini, le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest'ultimo ufficio a quello soppresso. Riguardo alle singole tipologie di controversie, l’ufficio subentrato riceve la competenza dell'ufficio soppresso con la stessa natura e la medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l'ufficio soppresso.

D’altra parte, hanno concluso, nel caso in cui il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato.

In altri termini, secondo l’ordinanza in commento, ai fini della determinazione del giudice competente per l’emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il mancato pagamento dei canoni di locazione, il criterio della materia prevale su quella del valore.

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