Ordinanza di inammissibilità dell'appello e decorrenza del termine per l'impugnazione

Con la sentenza n. 21964 del 3 settembre 2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla decorrenza del termine per proporre l'impugnazione allorchè la comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell' inammissibilità dell'appello sia stata effettuata a mezzo PEC.

Giovedi 5 Settembre 2019

Il caso: Una società S.r.l. ricorre per la cassazione - ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. - della sentenza del Tribunale di Verona, che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta dalla società Zeta S.p.a. dichiarava, tra le varie statuizioni, inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di conferimento di beni nella società Y, sentenza già oggetto di gravame, dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., dalla Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 3 novembre 2015, comunicata tramite "PEC" dalla cancelleria il successivo 13 novembre 2015.

La società Zeta Spa, resiste con controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del'impugnazione, ovvero, in subordine, ddi infondatezza: per la controricorrente il ricorso è intempestivo, in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 348- bis cod. proc. civ., avvenuta il 13 novembre 2015.

La Cassazione ritiene fondata l'eccezione e nel dichiarare il ricorso inammissibile, sul punto osserva:

a) l'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., con cui la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile - per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento - il gravame esperito avverso la sentenza del Tribunale di Verona,oggi impugnata, è stata comunicata dalla cancelleria, a mezzo "PEC", il 13 novembre 2015;

b) da tale data, dunque, decorreva il termine di sessanta giorni entro il quale proporre il ricorso, viceversa inviato per la notificazione il giorno 13 maggio 2016;

c) è principio acquisito che " in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - decorrente, a norma del successivo art. 348-ter cod. proc. civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame - si identifica in quello «breve» di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., dovendo intendersi pertanto il riferimento all'applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. «in quanto compatibile» (contenuto nel medesimo art. 348-ter cod. proc. civ.), come limitato ai casi in cui tale comunicazione (o notificazione) sia mancata”;

d) circa, poi, l'idoneità della comunicazione telematica a far decorrere tale termine, può richiamarsi l'arresto di questa Corte secondo cui il " il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 348-bis cod. proc. civ., deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quand'anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata”

Allegato:

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.023 secondi