Recesso unilaterale, risoluzione per inadempimento e rescissione: tre istituti a confronto

Avv. Gabriel Frasca.
Lunedi 6 Aprile 2020

Nell’ambito del diritto civile l’esecuzione regolare di un contratto può essere inficiata da elementi patologici. Tra essi figurano senza dubbio i casi di nullità e di annullabilità del contratto, causati da vizi ontologici dell’atto. La fattispecie contrattuale, però, può essere inefficace per fatti successivi alla sua conclusione, tali da non pregiudicare la validità del negozio, ma comportanti la sua inefficacia. Si tratta di istituti quali il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 c.c., o la risoluzione a sua volta esercitabile per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. In questo articolo si analizzerà, per motivi sistematici, solo la risoluzione per inadempimento.

Gli istituti appena richiamati sono, nel gergo comune, spesso confusi. In realtà, però, i loro effetti sono similari ma non certo sovrapponibili. Nello specifico tutti e due comportano l’inefficacia del contratto concluso e potenzialmente in grado di spiegare effetti ma hanno elementi costitutivi differenti.

Seguendo l’ordine del Codice civile, il primo a comparire è il recesso unilaterale, disciplinato dall’art. 1373 c.c. Esso consente ad una delle parti la facoltà di sciogliere il contratto mediante la manifestazione unilaterale della volontà, ovvero senza l’intervento della controparte che – ricevuta la richiesta di recesso – nulla potrà obiettare. Il recesso può essere previsto dal contratto o dalla legge. I casi di recesso legale sono, ad esempio, quelli previsti dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) secondo il quale tutti i contratti (fatte salve alcune eccezioni specifiche) conclusi da un consumatore con un professionista, all’infuori dei locali commerciali, sono sottoposti ex lege al recesso entro 14 giorni dalla loro conclusione.

In tale caso, quindi, il recesso è imposto dalla legge e il professionista-venditore nulla potrà eccepire laddove il consumatore decida di esercitare la facoltà di recesso entro i termini previsti dalla legge. Il recesso può, altresì, essere frutto delle previsioni contrattuali delle parti che sono libere di vincolarlo a determinate condizioni, temporali ma non solo o, in via alternativa, pattuendone il prezzo.

Una fattispecie analoga al recesso, nel senso che comporta lo scioglimento del contratto, è quella della risoluzione del contratto per inadempimento. Si distingue dall’annullamento e dalla rescissione in quanto questi ultimi si riferiscono allo scioglimento del rapporto contrattuale a causa di un vizio congenito dell’atto costitutivo o in caso di rilevante sproporzione tra le prestazioni. Si distingue altresì dal recesso – appena richiamato – poiché quest’ultimo è conseguente ad una manifestazione di volontà unilaterale. Essa può essere esercitata da una parte nei contratti con prestazioni corrispettive, come, a titolo esemplificativo, la compravendita. In consimili casi, la parte adempiente può chiedere alla controparte inadempiente – a sua scelta – o l’adempimento o la risoluzione, appunto, per inadempimento fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per ottenere la risoluzione, la parte adempiente non deve necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria, essendo previsti dal Legislatore strumenti alternativi quali la diffida ad adempiere con contestuale dichiarazione che in caso di mancato adempimento nei termini di legge (15 giorni) il contratto si intenderà risolto, oppure la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale, comportanti, de plano, la risoluzione contrattuale.

Ciò premesso, è necessario affrontare la rescissione che, come detto, similmente ai precedenti istituti, comporta lo scioglimento del contratto. A differenza, però, del recesso e della risoluzione per inadempimento essa si potrà ottenere solo in caso di vizio del sinallagma contrattuale. Gli artt. 1447-1452 c.c. prevedono i casi generali di rescissione, ovvero quello del contratto concluso in stato di pericolo o quello del contratto contenente una sproporzione tra le prestazioni dovuta dallo stato di bisogno.

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