Ravvedimento operoso: aliquote degli interessi legali e sanzioni

dott. Luca De Franciscis.
Mercoledi 28 Novembre 2018

La “dichiarazione integrativa speciale”, disciplinata dall’art. 9 del D. L. 119/2018, verrà abolita e non consentirà più ai contribuenti di correggere gli errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali, presentate entro il 31 dicembre 2017, per le imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, delle ritenute e contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva, pur nei limiti fissati dal decreto.

Uno dei limiti, per esempio, era la mancata previsione dell’omessa dichiarazione.

I contribuenti che avevano posto attenzione al suddetto articolo 9 del decreto n. 119/2018, per regolarizzare la loro posizione fiscale possono comunque utilizzare il procedimento del ravvedimento.

Ci riferiamo al “ravvedimento operoso” introdotto dall’art. 13 del D. Lgs n. 472 del 1997.

Con il “ravvedimento operoso” è consentito, infatti, a tutti i contribuenti, di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Le omissioni, gli errori e i versamenti carenti possono essere regolarizzati, spontaneamente, con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi al saggio legale e della sanzione in misura ridotta.

Prima della legge di Stabilità 2015 le sanzioni erano più onerose, ma con la nuova normativa il “ravvedimento” è diventato meno oneroso e utilizzabile per sanare anni passati, ancora nei termini per essere accertati, con sanzioni ulteriormente ridotte.

La norma comporta due utilità. La prima per lo Stato che ottiene maggiori entrate senza procedere a controlli, verifiche e accertamenti; la seconda per i contribuenti che possono sanare omissioni e irregolarità con sanzioni ridotte relative a più anni, anche remoti.

Con il nuovo “ravvedimento” il contribuente può sanare tutto. Omissione di dichiarazioni, insufficienti versamenti di imposte, correzione di errori, anche oltre i due anni. Cosiddetto ravvedimento lunghissimo.

Quanto innanzi è possibile se la regolarizzazione avviene prima che venga notificato un avviso di liquidazione o di accertamento. In tal ultimo caso non sarà più possibile avvalersi del “ravvedimento”.

Con le modifiche apportate al “ravvedimento operoso” dalla legge di Stabilità sarà possibile accedere alla sistemazione fiscale, anche se è iniziata una verifica e ispezione, o è stato consegnato un verbale di contestazione, oppure ricevuto un questionario.

Con il “ravvedimento”, quindi, il contribuente può sistemare spontaneamente la sua posizione contributiva con il fisco e sanare le omissioni prima che gli vengano accertate.

Potrà, quindi, sanare le proprie omissioni fino al termine di decadenza del potere di accertamento da parte del fisco.

L’importo delle sanzioni ridotte tiene conto della tempestività dell’adempimento.

La regolarizzazione fiscale avviene con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi di mora pari al saggio legale, e della sanzione.

Le aliquote degli interessi legali appaiono abbastanza contenute:

- per l’anno 2013 del 2,5%;

- per l’anno 2014 dell’1%;

- per l’anno 2015 dello 0,5%;

- per l’anno 2016 dello 0,2%;

- per l’anno 2017 dello 0,1%;

- per l’anno 2018 del 0,3%.

La sanzione va applicata all’importo del tributo dovuto; ne discende che si applicherà una sanzione del 0,1% se il pagamento tardivo del tributo è contenuto entro i 14 giorni;

- del 1,5% (1/10 del 15%) se il versamento avviene tra il 15° giorno e il 30°;

- del 1,67% (1/9 del 15%) se il versamento avviene tra il 30° e il 90° giorno;

- del 3,75% (1/8 del minimo) se il versamento avviene entro l’anno;

- del 4,2% (1/7 del minimo) se il versamento avviene oltre l’anno ma entro i 2 anni;

- del 5% (1/6 del minimo) se il versamento avviene oltre i 2 anni.

Per approfondimenti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 12 ottobre 2016.

dott. Luca De Franciscis

dottore commercialista

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