Rapporto avvocato-cliente: doveri di indirizzo e informativa e limiti di responsabilità.

Nessuna responsabilità dell'avvocato se la mancata indicazione dei nominativi dei testimoni è imputabile al cliente. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20858 del 21 agosto 2018.

Lunedi 3 Settembre 2018

Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., C.B. conveniva dinanzi al Tribunale l'avvocato A.B., per sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a cagione dell'inadempimento, da parte della convenuta, dell'incarico professionale conferitole al fine di conseguire il risarcimento dei danni al proprio immobile conseguenti ad infiltrazioni provenienti dal tetto dell'edificio condominiale.

In particolare, il legale, nel redigere gli atti del processo, si era limitata a produrre una perizia extragiudiziale, nonché le fatture relative ai lavori eseguiti dalla B., senza articolare alcun mezzo istruttorio; il giudice aveva quindi rigettato la sua domanda, condannandola anche al pagamento delle spese, ritenendo non dimostrato il rapporto di causalità tra l'evento allegato e le spese documentate.

Il Tribunale adito, in accoglimento parziale delle domande, riteneva imputabile al legale il non aver sconsigliato alla B. di intraprendere una causa di risarcimento di danni mancanza delle prove fondamentali per sperare in un esito positivo; la sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello, che escludeva qualsiasi responsabilità professionale del legale nello svolgimento del mandato: per il giudice di secondo grado, infatti:

  • il legale aveva operato con la dovuta diligenza in quanto già nell'atto introduttivo del giudizio risarcitorio dei danni da infiltrazioni, aveva articolato capitoli di prova idonei a dimostrare il nesso di causalità tra l'immobile condominiale ed i danni, riservandosi di indicare in un momento successivo i testimoni;

  • la cliente si era riservata di fornirle i nominativi dei testi, ed era onere di quest'ultima dimostrare di averlo fatto.

    La cliente B. ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ha modo di precisare i doveri del professionista nei confronti dei clienti:

    a) rientra nell'ambito delle competenze specifiche dell'attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma dell'art.1176 c.c., commi 1 e 2 e art. 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza;

    b) il difensore deve essere consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo, natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa, possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone;

    c) per i suddetti aspetti il cliente deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale;

    d) la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda è di per sè manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che nella particolare contingenza gli potevano essere ragionevolmente richieste allo scopo;

    Nel caso in esame, risulta dagli atti che l'avv. B. aveva richiesto e articolato la prova per testi già nell'atto introduttivo del giudizio ma la signora B. non aveva mai fornito i nominativi dei testi da indicare.

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