La querela di falso è un particolare procedimento previsto dal nostro ordinamento giuridico con il quale si consente alla parte di superare l’efficacia di prova legale di un atto o di un determinato documento.
Il procedimento è disciplinato nel codice di procedura civile dagli articoli da 221 a 227.
Martedi 29 Giugno 2021 |
La querela di falso può essere presentata in ogni stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, in via principale con un autonomo atto di citazione o in via incidentale nel corso di un giudizio.
Con l’ordinanza n. 17998/2021, pubblicata il 23 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla necessità o meno, ai fini della sua validità, che nella querela di falso proposta in via principale, l’atto di citazione venga o meno sottoscritto anche direttamente dalla parte o è sufficiente la sola firma del legale dell’attore munito di procura alle liti.
IL CASO: La vicenda riguarda un atto di citazione avente ad oggetto la querela di falso proposta in via principale avverso un testamento olografo con il quale il querelante chiedeva che ne venisse dichiarata la falsità.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti eccepivano l’inammissibilità della querela di falso per non essere stato l'atto di citazione sottoscritto dalla parte ovvero da un procuratore speciale.
L’eccezione di inammissibilità veniva rigettata dal Tribunale il quale, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, dichiarava la falsità del testamento e della relativa sottoscrizione.
La sentenza di primo grado veniva ribaltata in sede di gravame dalla Corte di Appello la quale accoglieva l’impugnazione degli originari convenuti e dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori. Secondo i giudici territoriali, quanto disposto dal secondo comma dell’art. 221 c.p.c. circa la previsione della proposizione della querela di falso dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mira a garantire di ricondurre con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte la querela stessa, mentre nel caso esaminato vi era la sola procura ordinaria conferita dall'attore al difensore a margine della citazione che non consentiva alcun collegamento con il documento impugnato di falso. Inoltre, nella specie l'inammissibilità della querela derivava anche dalla mancata produzione del testamento olografo in originale.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dagli eredi dell’originario attore, i quali deducevano fra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c. per non avere il giudice della Corte di Appello considerato che la procura risultava regolarmente autenticata dal difensore ed apposta a margine dell'atto di citazione che presentava la querela di falso in via principale.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo ha osservato che:
che l'atto di citazione con il quale viene proposta in via principale la querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, in quanto la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale;
va accertato, in concreto, se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre la querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem;
tale volontà deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, in quanto, in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - non può sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del negozio).