Quando l'opposizione sana la nullità del precetto per vizi formali.

Lunedi 30 Luglio 2018

Con l’ordinanza n. 19195/2018, pubblicata il 18 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’ irregolarità dell’atto di precetto ed in particolare della omessa indicazione nello stesso della data di notifica del titolo esecutivo, ribadendo il principio di diritto secondo il quale “la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa”.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dagli Ermellini, la moglie dopo aver notificato al marito il verbale di separazione consensuale omologato, e poi il decreto di revisione dell’assegno di mantenimento e il successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio, stante il mancato adempimento da parte del marito a quanto in essi statuito, procedeva a notificare l’atto di precetto.

Il marito proponeva opposizione avverso il suddetto atto di precetto, deducendo la mancata indicazione nell’intimazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli. L’opposizione veniva accolta dal Tribunale, il quale riteneva nullo l’atto di precetto per la violazione dell’articolo 480 c.p.c., stante la mancata indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi.

Secondo il Tribunale, la nullità non poteva ritenersi sanata con il raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo sarebbe stato il pagamento della somma precettata, e non l’opposizione, proposta proprio per far rilevare la stessa nullità.

Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale la moglie proponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la violazione dell’art. 156 ult. comma c.p.c. in quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente notificati prima della notifica del precetto, e la proposizione dell’opposizione ex art. 617 era idonea a produrre l’effetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento la Corte di Cassazione, sulla scorta del suddetto principio di diritto, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ha evidenziato che:

  1. come già sostenuto dalla stessa Corte di legittimità, “La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell’art. 617, comma 2, c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c. p. c.” (Cass n. 25900/2016);

  2. “l’omessa o inesatta indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente” (Corte di Cassazione, n. 8506 del 1991 e Corte di Cassazione, n. 3321 del 1992);

  3. nel caso esaminato, l’opponente non ha neppure lamentato di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarità formale dell’atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell’opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l’inizio dell’opposizione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 480, secondo comma c.p.c.:

“Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

Articolo 156, ultimo comma c.p.c.:

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

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