Quali redditi del coniuge titolare di impresa rilevano ai fini dell'assegno di divorzio?

Con l'ordinanza n. 15248 del 12 maggio 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai parametri reddituali che devono essere presi in considerazione nel confrontare le condizioni economiche dei coniugi ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Martedi 24 Maggio 2022

Il caso: Tizio propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra di lui e Mevia ed e' stato assegnato a quest'ultima un assegno divorzile dell'importo di Euro 361,52 mensili, suscettibile di rivalutazione.

La Corte distrettuale respinge il gravame; Tizio ricorre quindi in Cassazione censurando con otto motivi la sentenza di secondo grado; in particolare, per quel che qui interessa, lamenta:

a)  violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5: la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che esso ricorrente avesse prodotto le dichiarazioni dei redditi fino al periodo d'imposta dell'anno 2012 quando invece lo stesso aveva depositato, con la memoria di cui all'articolo 183 c.p.c., n. 3, denunce fiscali degli anni successivi, fino al 2015;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 56: la Corte di appello avrebbe erroneamente preso in considerazione, come elemento reddituale, il volume d'affari dell'impresa individuale del ricorrente anziche' il reddito effettivo della stessa.

Per la Suprema Corte gli anzidetti motivi sono fondati; sul punto rileva che:

1) la Corte di appello omette di considerare che la produzione documentale riguardava dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2013, avendo l'istante prodotto, con la memoria ex articolo 183 c.p.c., quelle successive, relative agli anni 2014 e 2015 (cfr. ricorso, pag. 10);

2) inoltre essa conferisce rilievo ai ricavi dell'impresa di Tizio, piuttosto che agli utili della stessa, cosi' basando la decisione su di un dato economico che non e' rappresentativo del reddito dell'obbligato.

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