Quali diritti ha l'ex coniuge che ha contribuito alla costruzione dell'immobile su terreno dell'altro coniuge?

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n.28258 del 4/11/2019 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui rapporti tra comunione legale dei coniugi e principio dell'accessione nell'ipotesi in cui uno dei coniugi abbia contribuito alle spese di costruzione e di manodopera dell'immobile realizzato su terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge.

Venerdi 8 Novembre 2019

Il caso: D.A. conveniva avanti al tribunale l'ex marito E.A. per sentirlo condannare al pagamento della metà delle somme impiegate per la costruzione, su un terreno di esclusiva proprietà dell'ex coniuge, con cui era coniugata in regime di comunione legale, della villa destinata ad abitazione familiare.

Il Tribunale rigettava la domanda, decisione che veniva confermata dalla Corte d'Appello, che rilevava che la attrice non aveva fornito la necessaria prova di aver dato un sostegno economico alla costruzione; anzi, la medesima si era difesa argomentando una sorta di automatismo tra acquisto dei materiali ed insorgenza del relativo credito e che in ragione di ciò non aveva ritenuto di dover dimostrare il proprio apporto.

D.A. ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 177, comma 1, lett. a), cod. civ. per aver la Corte d'Appello preteso che l'appellante fornisse prova dell'apporto prestato, quantunque si debba ritenere che i materiali e la manodopera impiegati nella costruzione cadano in comunione,.

Per la Suprema Corte la doglianza è infondata e il ricorso deve essere rigettato per i seguenti motivi:

a) è principio acquisito che, quando per effetto del principio enunciato dall'art. 934 cod. civ. il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione

b) infatti il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi;

c) l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 cod. civ., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;

d) di conseguenza, l'asse del discorso circa il diritto di credito che compete al coniuge non proprietario si sposta conseguentemente fuori dal perimetro segnato dall'art. 177 cod. civ. in quanto il diritto di credito del coniuge si sottrae alla disciplina degli acquisti in comunione: pertanto non potrà essere riconosciuto riguardo ad esso alcun automatismo rispetto alla realizzazione dell'opera e la sua dimostrazione non si sottrarrà all'applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di onere della prova:

Principio di diritto: “Al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine

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