La proposta di legge per il reato di manipolazione psicologica e mentale

Mercoledi 16 Luglio 2025

E' stata presentata in Senato, la proposta di legge n 1496, avente ad oggetto l'introduzione del reato di manipolazione psicologica e mentale, finalizzata alla punizione del fenomeno delle sette e delle psicosette che, approfittando della fragilità e vulnerabilità di taluni soggetti, riducono i medesimi in uno stato di sudditanza psicologica e, soprattutto, economica.

La proposta di legge mira all'inserimento, nel codice penale, dell'art. 613-quater, rubricato Manipolazione mentale, ai sensi del quale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione”.

La proposta risponde alla Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che da tempo esorta gli Stati membri ad adottare tutti gli strumenti giuridici disponibili nel proprio ordinamento, per fronteggiare i cosiddetti “culti distruttivi”.

La norma contiene una clausola di riserva – salvo che il fatto costituisca più grave reato – con ciò evidenziando che le condotte manipolatorie che inducono alla soggezione psicologica e fisica, possono eplicitarsi in comportamenti molteplici: dalla violenza sessuale, anche di gruppo, alla riduzione in schiavitù od anche l'uso distorto della psicoterapia o della trance ipnotica.

Nel testo presentato al Senato, la psicosetta viene definita come una comunità caratterizzata nell’essere un centro di spiritualità o di miglioramento del sé. In realtà, essa nasconde dinamiche di soggiogamento psicologico. La stessa è guidata da un sedicente leader carismatico, che assume il nome di guru o di maestro, che mira all’assoggettamento al proprio volere dei propri seguaci, definiti adepti, a tal punto da annullarne l’autonomia intellettuale e psicologica.

Nella relazione illustrativa, che accompagna il disegno di legge, viene anche evidenziata l'esistenza della condotta del love bombing, letteralmente un bombardamento affettivo messo in pratica dal manipolatore, a cui si accompagna un progressivo isolamento ed indottrinamento della vittima attraverso forme di controllo e di dipendenza.

Nel nostro ordinamento, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, n. 96 del 9 aprile 1981, esisteva il reato di plagio che, all'art 603 cod. pen., puniva, con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque avesse sottoposto una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione. La Consulta, tuttavia, ne dichiarò l'illegittimità costituzionale perchè l'ipotesi di cui all'art. 603 cod. pen., non era né verificabile e né dimostrabile e nemmeno era possibile specificare con quale modalità fosse possibile evidenziare la cosiddetta “vigoria psichica” in capo al soggetto agente, non essendo possibile procedere agli accertamenti di cui all'art. 314 cod. proc. pen. ( Riparazione per ingiusta detenzione – presupposti e modalitù della decisione).

Nel denunciare la vaghezza della descrizione normativa del fatto-reato, la Corte ne dichiarò l'illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.

Un ulteriore tentativo di introduzione del reato di manipolazione psicologica fu avanzato nel 2008 con un disegno di legge ma non ebbe alcun accoglimento.

Ad oggi, dunque, a distanza di quarantanni dalla pronuncia, non esiste alcuna disposizione punitiva per contrastare quelle gravi forme di condizionamento psicologico esercitate in modo sistematico, reiterato e organizzato. Certo è che la proposta di legge, così come presentata, rischia di incappare nuovamente nel giudizio della Consulta non essendo stati forniti parametri per capire quali siano, nel concreto, le tecniche di condizionamento delle sette sugli adepti. Riuscire ad individuare quella serie di condotte e di processi che mirano alla distruzione parziale o totale della personalità di un individuo al fine di piegarlo alle idee e ai dettami di un particolare guru, gruppo, setta o ideologia è un'impresa complessa e complicata.

Forse si sta perdendo nuovamente un'occasione.


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