Contratto di mutuo: natura e perfezionamento

Con la sentenza n. 19047/2025, pubblicata l’11 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura del contratto di mutuo e sui presupposti per il suo perfezionamento.

Martedi 15 Luglio 2025

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità riguardava due giudizi. Il primo promosso dal promissario acquirente di un terreno il quale chiedeva al Tribunale che venisse disposto in suo favore il trasferimento coattivo ai sensi dell’art. 2932 del Codice civile. Il secondo promosso dallo stesso promissario acquirente avverso un decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di una consistente somma di denaro per un mutuo che l’ingiungente asseriva di avergli concesso.

Entrambi i giudizi venivano riuniti e all’esito dell’istruttoria svoltasi, il Tribunale dava torto al promissario acquirente del terreno, rigettando la domanda dallo stesso proposta per il trasferimento dell’immobile ed accogliendo la domanda di restituzione della somma mutuata richiesta con il decreto ingiuntivo.

Su tale ultimo punto, il Tribunale ravvisava che la scrittura privata prodotta in giudizio era idonea ai fini della prova circa la sottoscrizione del contratto di mutuo e del passaggio di denaro, quanto meno a livello dichiarativo, essendo invece ininfluente la circostanza che non fosse stata prodotta la documentazione bancaria attestante l’effettiva movimentazione di denaro.

La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello la quale, relativamente alla domanda di restituzione delle somme a titolo di mutuo, evidenziava che l’opponente (promissario acquirente del terreno) aveva riconosciuto di aver ricevuto la somma ingiunta a titolo di prestito e di essersi impegnati alla restituzione.

Rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, il promissario acquirente del terreno, nonché opponente avverso il decreto ingiuntivo, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi dell’impugnazione, l’erroneità della decisione dei giudici di merito in quanto l’accordo non conteneva nessuna quietanza di pagamento idonea ad attestare l’effettivo trasferimento di denaro da parte dei mutuanti e, quindi, la conclusione del contratto reale di cui all’art. 1813 del Codice civile. Inoltre, non era stata mai fornita la prova circa l’effettiva erogazione della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, rimanendo così il contratto al più nell’ambito della promessa di mutuo.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ribadendo il principio di diritto, alla quale i giudici di merito devono attenersi, secondo cui “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo”.

In altri termini, hanno ricordato gli Ermellini, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, anche in presenza di un contratto di mutuo bancario fondiario, stipulato per atto pubblico, è richiesta la prova dell’effettiva erogazione della somma a favore del mutuatario, mediante accredito della somma in conto corrente ovvero mediante la produzione dell’atto di erogazione e quietanza.

Nel caso esaminato, hanno concluso, dal contratto depositato non emerge l’effettiva dazione della somma mutuata. La pattuizione secondo cui i mutuanti “prestano” e i mutuatari “accettano” una determinata somma, non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell’effettiva consegna della somma e non è da sola sufficiente e dimostrare l’effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in mancanza di una quietanza o di altra documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta dai mutuanti ai sensi dell’art. 2697 c.c.


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