Bimbo morso dal cane ma e’ solo colpa sua: dunque niente risarcimento (forse)

Un bambino nel mentre gioca all’interno di un cortile insieme ad un amico viene aggredito e morso ripetutamente al viso dal cane di Sempronio, chiamato in giudizio dai genitori del bimbo. Sempronio ammettendo la verificazione dell’evento ne contesta però le modalità poiché del tutto diverse da quelle rappresentate dai genitori del bambino. In subordine chiede valutarsi il concorso di colpa e l’omessa vigilanza di quelli nei confronti del minore.

Lunedi 14 Luglio 2025

La riconducibilità della vicenda all’art. 2052 del codice civile (danni cagionati da animali) è pacifica e dunque i genitori delle bambino devono provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo mentre Sempronio (il proprietario del cane) deve provare l’intervento di un fatto imprevedibile estraneo alla sfera soggettiva del responsabile idoneo ad interrompere il nesso causale (il c.d caso fortuito).

Con una non trascurabile precisazione. Se il danneggiato non assolve a quello che è il proprio onere probatorio il danneggiante non dovrà provare alcunché e dunque la richiesta risarcitoria troverebbe il rigetto.

Ed ecco un primo passaggio importante della sentenza resa dal Tribunale di Firenze (la n. 3619 del 2023) laddove si dice che chi invoca la responsabilità del proprietario dell’animale deve descrivere le specifiche modalità dell’accaduto non limitarsi ad una descrizione dell’evento-aggressione generica ed appresa de relato. Come invece il Tribunale ritiene abbiano fatto i genitori del bambino aggredito i quali si sono limitati a riportare l’aggressione avvenuta in un cortile adiacente all’abitazione dei nonni paterni, senza altro spiegare o argomentare sulla dinamica del fatto.

E, si aggiunge, senza formulare capitoli di prova e nemmeno indicando i nonni quali testimoni circa la dinamica del sinistro (ai genitori solo riferita). Alcun aiuto è venuto dai testimoni di parte danneggiata in quanto non presenti al momento dei fatti e comunque in contraddizione tra di loro circa il luogo preciso in cui l’aggressione del cane si sarebbe verificata.

Appare invece plausibile la ricostruzione fornita da Sempronio, proprietario del cane per il quale se il cane fosse stato libero, come sostengono i genitori del bambino e lo avesse aggredito senza motivo, altre sarebbero state le conseguenze avendo potuto il cane aggredirlo in diverse e altre e più facili parti del suo corpo e poi colpire anche il volto (unica parte colpita).

Ne trae convincimento il Tribunale che, in applicazione del principio del più probabile che non, se il piccolo non si fosse imprudentemente avvicinato al cane, forse per svegliarlo, questo non avrebbe avuto alcun motivo per manifestare la reazione aggressiva di cui si discute. Comportamento, a parere del Tribunale fiorentino, che costituisce fattore causale esclusivo dell’evento poiché è da presumere che l’aggressione al viso del piccolo sia stata determinata a causa di un suo imprudente ed eccessivo avvicinamento all’animale in assenza di controllo da parte dei familiari non presenti. In altre parole l'animale e la vittima sono venuti in contatto per volontà di quest'ultima e non per l'aggressione improvvisa del cane. Il tribunale fa peraltro notare che il fatto si è svolto in area privata nella quale non sono obbligatorie le misure di prevenzione a cui sono tenuti i proprietari di animali nei luoghi pubblici. La domanda va pertanto rigettata.

Alcune forse trascurabili considerazioni circa il ritenuto caso fortuito corrispondente al fatto del danneggiato fino a richiamare l’omessa vigilanza dei genitori. Non poche volte la giurisprudenza ha ritenuto non configurasse caso fortuito il fatto improvviso e imprevedibile dell'animale, né un suo repentino mutamento di umore, né il fatto che l'animale fosse tranquillo o mansueto. Vero che sulla responsabilità del proprietario dell'animale potrebbe influire la condotta della vittima.

Una condotta però deve assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto. La sussistenza di un eventuale (e provato) ritenuto comportamento irresponsabile della vittima (in questo caso un minore) non può mai presumersi poiché il proprietario non dovrebbe essere mai esonerato dall'adozione di accortezze e precauzioni tali da evitare anche solo l'insorgere di situazione di pericoli per i terzi. Siamo così sicuri che non fossero necessarie e astrattamente possibili proprio per la presenza di bambini che stavano giocando e sconosciuti al cane? Restano, comunque, le ulteriori considerazioni in tema di onere probatorio.

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