Il CNF ha trasmesso agli ordini professionali locali l'ipotesi di modifica dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, i quali, per espressa previsione legislativa, devono essere emanati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia e su proposta del Consiglio Nazionale Forense ed ogni 2 anni possano essere integrati ovvero modificati.
La proposta di modifica riguarda l'attività giudiziale in materia civile, amministrativa e penale: qui di seguito si evidenziano le principali modifiche in materia civile:
a) reintroduzione, per l'attività stragiudiziale, della distinzione tra attività di assistenza, che presuppone un’opera continuativa che si articola in varie attività, anche di carattere diverso, protratte nel tempo, e quella di consulenza, che può esaurirsi nel breve periodo od in un singolo episodio, potendo comunque rendere necessario lo studio di questioni di particolare impegno: il discrimine tra l’una e l’altra attività andrà individuato nello svolgimento di più attività collegate tra loro ancorchè di diversa consistenza e tipologia onde, in mancanza di tali articolate prestazioni, dovrà, di regola, riconoscersi una attività di consulenza.
Nell’attività di assistenza il CNF propone di far rientrare anche quella svolta in sede di negoziazione assistita, esplicitandosi che tale prestazione deve essere retribuita separatamente da quella giudiziale o stragiudiziale “ordinaria;
b) previsione di un compenso per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione: utilizzando i criteri previsti per l’attività stragiudiziale o facendo ricorso ad una specifica tabella dedicata alle procedure di mediazione ed alle ADR con un compenso omnicomprensivo suscettibile di riduzione od aumento a sensi dell’art. 4 c. 1 DM 55/2014;
c) reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l’arbitro unico e quelli per l’arbitrato collegiale;
d) individuazione di una fase post decisoria prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva: l’attività successiva alla comunicazione della sentenza, che può essere svolta anche da un difensore diverso, comporta autonomi adempimenti e deve essere retribuita con un compenso pari ad una percentuale del parametro previsto per la fase immediatamente antecedente (quella decisionale), percentuale che potrebbe essere indicata in un 10-20% del suddetto parametro.
e) semplificazione, attraverso tabelle nelle quali indicare i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile, prescindendo dall’autorità giudiziaria competente in via funzionale: tale unificazione consentirà di superare l’apparente attuale contrasto tra le tabelle dei parametri di importo diverso, su scaglioni del medesimo valore, previsti per il Giudice di Pace ed il Tribunale.
f) rideterminazione del compenso per l’atto di precetto in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche...) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l’attività esecutiva successiva.
I criteri per l’aumento e la riduzione applicabili al precetto in relazione alla complessità dell’attività richiesta ed al numero degli adempimenti necessari potranno essere aumentati sino al 100% e ridotti sino al 50%.