I profili di legittimita’ costituzionale dell’obbligo vaccinale

Avv. Augusta Palomba.

Nell’ambito della lotta alla pandemia da Covid - 19 una data importante è senz’altro quella del 27 dicembre 2020, quando prende il via la campagna vaccinale, per molti uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, per altri motivo di proteste che ogni giorno diventano sempre più insistenti quanto più concreta si fa l’ipotesi di un obbligo vaccinale (attualmente in vigore solo per alcune categorie di persone) esteso indistintamente a tutta la popolazione.

Lunedi 20 Dicembre 2021

Eppure, in Italia, l’obbligo vaccinale esiste da tempo per le persone in età pediatrica, da zero a 16 anni, per i quali l’ultima delle leggi in ordine di tempo (L. 119/2017 cd. Lorenzin) ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni.

Ciononostante, c’è ancora chi pensa che l’obbligo vaccinale leda la libertà di autodeterminazione dell’individuo e vada in contrasto con i principi costituzionali e con l’art. 8 della CEDU, ma così non è.

Sul tema il Giudice sovranazionale si è già espresso pronunciandosi in favore degli obblighi vaccinali, che ha ritenuto possano essere considerati “necessari in una società democratica” e la disciplina nazionale che le prevede compatibile con l’art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), perché il vaccinarsi rientra nella sfera dei valori della solidarietà sociale, il cui scopo ultimo è proteggere la salute di tutti i membri di una società.

E del resto anche in Italia, la Corte Costituzionale, con riguardo al cd. decreto legge Lorenzin, si è espressa in favore dell’obbligo vaccinale, quando questo sia utile a tutelare la salute della collettività.

Parimenti, in ordine all’obbligo vaccinale imposto ai sanitari e introdotto con l’art. 4 del decreto legge del 1 aprile 2021 n. 44 convertito dalla L. 76/2021, anche il Consiglio di Stato ha esplicitato che la vaccinazione obbligatoria selettiva, introdotta dall’art. 4 del richiamato decreto legge per il personale medico, risponde ad una chiara finalità di tutela non solo, e anzitutto, di questo personale sui luoghi di lavoro, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.

Da quanto appena detto si può agevolmente desumere, dunque, che lo Stato può imporre l’obbligo vaccinale quando lo scopo è legittimo e gli interventi siano proporzionati allo scopo perseguito. In una situazione di pandemia mondiale come quella che purtroppo ancora impera, lo scopo è senz’altro quello di protezione della salute pubblica e di rispetto del vincolo di solidarietà che nelle società democratiche lega gli individui, tanto più a ragione del fatto che gli eventuali rischi legati ai possibili effetti avversi del vaccino sono di gran lunga inferiori a quelli a cui potrebbe essere esposto chi entra in contatto con la malattia.

Del resto è proprio l’art. 32 della Costituzione che sancisce il principio secondo cui la Repubblica è tenuta a tutelare la salute come fondamentale diritto tanto dell’individuo che come interesse della collettività e, quest’ultimo, dovrà senz’altro prevalere sul primo quanto più esteso è il numero di individui pregiudicati da uno stato di emergenza sanitaria.

Naturalmente, come chiarisce il secondo comma del medesimo art. 32 della Costituzione, un eventuale obbligo vaccinale non può che essere previsto da una legge del Parlamento e non da atti aventi valore di legge, come decreti legge o decreti legislativi del governo.

In conclusione, un eventuale obbligo vaccinale non rappresenterebbe affatto una scelta ingiustificata e sganciata dai principi, sia nazionali che sovranazionali, di tutela della liberta di autodeterminazione dell’individuo quando questa è giustificata da una esigenza di tutela di moltitudine di persone, nel caso del Covid - 19 addirittura della popolazione mondiale, da una emergenza sanitaria come quella che è ormai in corso da due anni.

In tal caso, infatti, la libertà di ciascuno di non vaccinarsi trova un limite nel diritto altrui a non essere contagiato. Lo Stato ha la facoltà di imporre delle limitazioni ai diritti dei singoli in ordine alle scelte che investono la propria salute al fine di perseguire quegli interessi superindividuali che, senza la compressione dei primi, verrebbero messi in pericolo.

Tale facoltà è riconosciuta nel principio solidaristico dell’art. 2 della Costituzione applicando il quale diventa chiaro che, in un contesto grave come quello della pandemia in atto, a prevalere debba essere senza alcun dubbio l’interesse pubblico alla tutela della salute.

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