La procura speciale munita della sola autentica dell'avvocato non è valida

Non è idonea a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente.

Venerdi 21 Novembre 2025

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29931 del 12 novembre 2025.

Il caso: Tizio conveniva innanzi al Tribunale il Comune Alfa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in quel Comune, mentre era alla guida del proprio motociclo Honda: parte attrice deduceva che il sinistro stradale era avvenuto a causa di alcune imperfezioni della sede stradale ed in particolare dalla presenza di un dislivello tra il manto stradale ed uno scavo in essere, non segnalato e parzialmente ricoperto, nonché della presenza di materiale del tipo pietrisco; il Comune si costituiva in giudizio.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello, su impulso di Tizio, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava il Comune Alfa al pagamento, in favore di Tizio della somma di Euro 22.837,04, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Il Comune ricorre in Cassazione con cinque motivi; Tizio propone controricorso, rilevando preliminarmente, l'inesistenza e nullità assoluta della procura ad litem allegata in calce al ricorso notificato dall'Ente ricorrente, per mancata sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente stesso, come impone l'art. 365 cpc.

La Suprema Corte, nel dichiarare improcedibile il ricorso, rileva quanto segue:

a) nel caso in esame, non risulta digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del comune ricorrente la procura apposta in calce al ricorso insieme ad esso depositata;

b) in particolare:

- la procura risulta sottoscritta digitalmente dal solo difensore della parte ricorrente;

- a margine laterale della procura speciale in calce al ricorso, compare la dicitura "Comune Alfa prot. n. (Omissis) del 09-11-2022 arrivo";

- soltanto la procura depositata con la memoria ex art. 378 c.p.c. risulta, attraverso i software di verifica delle firme digitali, digitalmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte ricorrente (in persona del legale rappresentante del Comune, il Sindaco Caio);

- detta dicitura, non accompagnata dalla firma digitale del legale rappresentante dell'ente ricorrente, in alcun modo può essere intesa una firma elettronica, rappresentando una mera dicitura di protocollo e, cioè, un mero metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico;

c) se fosse stata presente una firma digitale del legale rappresentante, questa sarebbe stata apposta al file contenente la procura (già protocollato), in formato ".pdf.p7m", o ".pdf" firmato PAdES, da cui la sua firma digitale sarebbe risultata verificabile: ciò è comprovato dalla stessa presenza della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del Comune ricorrente (Sindaco Caio), questa volta correttamente verificabile attraverso i software di verifica della firma, solo all'interno della procura speciale prodotta con la memoria ex art. 378 c.p.c.;

d) appurato quanto sopra, non è sufficiente la firma "per autentica" del difensore, non trattandosi di sottoscrizione autografa apposta a un documento digitale, di cui il difensore possa attestare l'autenticità mediante la sua sottoscrizione:di conseguenza, non è idonea ab origine a conferire poteri al difensore la procura che sia sottoscritta digitalmente dal solo difensore per autentica, ma che sia priva della sottoscrizione digitale o autografa della parte conferente.

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