Processo penale: i difensori possono inviarsi comunicazioni a mezzo PEC

Le parti private nel processo penale possono fare ricorso alla posta elettronica certificata per le proprie comunicazioni.

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza n. 26506 del 22 settembre 2020

Giovedi 15 Ottobre 2020

Il caso: Il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava inammissibile l'appello avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, presentata nell'interesse di Tizio, imputato di estorsione aggravata in danno di tre persone offese.

Osservava il Tribunale che la notifica alle persone offese della richiesta ex articolo 299 c.p.p., prevista dal comma 3 dell'articolo nei procedimenti per "delitti commessi con violenza alla persona", era stata effettuata tramite PEC, ai difensori delle persone offese, con una modalita' non consentita alle parti private.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione rilevando che:

- le notifiche della richiesta erano state validamente eseguite a mezzo PEC, inviate ai difensori delle persone offese, costituitesi parti civili, con una modalita' che offre non minori garanzie rispetto a quelle dell'invio di una raccomandata e che ha consentito alle stesse di essere coinvolte nella dinamica cautelare.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e sul punto osserva quanto segue:

  • dal disposto del Decreto Legge 16 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), norma che disciplina l'utilizzo della PEC da parte delle cancellerie, non puo' trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla posta elettronica certificata per le proprie comunicazioni;

  • sulla base dell'articolo 48 del D. Lgs. 82/2005 la notifica a mezzo PEC e' equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti;

  • questa equivalenza trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione):

  • in tale contesto normativo deve allora ritenersi che la lettera raccomandata, di cui puo' avvalersi il difensore ai sensi dell'articolo 152 c.p.p., puo' essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, con la conseguenza che, nel caso in esame, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa ex articolo 299 c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata;

  • tale conclusione consente di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all'articolo 299 c.p.p., non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo PEC costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione.

Allegato:

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.021 secondi