Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: il non consumatore

Venerdi 5 Luglio 2019

Continuando il percorso relativo al sovraindebitamento e composizione della crisi, dopo il breve cenno rispetto ai criteri di ammissione al piano del consumatore, è opportuno individuare quelli relativi al debitore - non consumatore – non fallibile, categoria in cui si annoverano :

- imprenditori commerciali non fallibili;

- imprenditori commerciali cessati da oltre un anno;

- start up innovative;

- imprenditori agricoli, con esclusione di quanti di fatto esercitano prevalente attività commerciale rispetto quella agricola;

- erede dell’ imprenditore defunto in caso di :

accettazione d’eredità con beneficio di inventario decorso un anno dalla morte;

accettazione d’eredità pura e semplice solo se l’impresa dell’erede non è fallibile;

- socio illimitatamente responsabile;

- enti privati non commerciali;

- liberi professionisti;

- artisti;

- lavoratori autonomi;

- associazioni professionali, solo laddove la proposta sia sottoscritta dalla totalità degli associati;

 I soggetti così individuati potranno avere accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso laccordo.

Ex art. 7 co.1 L.n. 3/2012 “ Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9 co. 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenuta in leggi speciali preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.”

 La proposta di accordo non è ammissibile nel momento in cui il debitore:

a) è soggetto ad altre procedure concorsuali;

b) negli ultimi cinque anni è già ricorso alla procedura da sovraindebitamento o liquidazione del patrimonio;

c) un precedente accordo è stato risolto o revocato per cause a lui imputabili;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire interamente la situazione economica e patrimoniale ( quale ad esempio il mancato deposito delle scritture contabili degli ultimi tre anni o per l’imprenditore agricolo la mancata produzione di documentazione che consenta di ricostruire l’intera situazione );

Ecco quindi che laddove il debitore sia altro rispetto il consumatore persona fisica, l’accesso alla procedura sarà decisamente più semplice dovendo l’OCC – Organismo di Composizione della Crisi - verificare esclusivamente un criterio oggettivo e documentale.

L’assenza del criterio della meritevolezza rappresenta pertanto una via più semplice per l’imprenditore non fallibile che non dovrà giustificare necessariamente un suo eventuale ed eccessivo ricorso al credito.

 Fondamentale e determinante in tale frangente sarà tuttavia la buona fede del debitore che dovrà dimostrare in via documentale di:

- non aver compiuto atti in frode;

- aver sempre tenuto un comportamento economico rispettoso dei propri creditori;

- non aver dolosamente o colposamente aumentato o diminuito il passivo;

- non aver sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo;

- dolosamente simulato attività inesistenti;

In ragione di quanto sopra è più che mai importante che il debitore offra in dettaglio tutta la documentazione che possa illustrare al Gestore della Crisi ( OCC ) il percorso, incolpevole, che l’ha condotto allo stato di sovraindebitamento.

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