Procedimento ex art. 702 bis: termine per il deposito dei mezzi di prova e decadenze

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 46 del 7 gennaio 2021 chiarisce tempi e modalità di deposito dei documenti e dei mezzi di prova a supporto della domanda nel procedimento sommario di cognizione.

Lunedi 11 Gennaio 2021

Il caso: Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. M.C. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Benevento il Comune, invocandone la condanna al pagamento del compenso relativo all'assistenza prestata dal ricorrente in favore dell'ente locale nell'ambito di una controversia civile.

Il ricorso veniva iscritto mediante apposita "busta telematica" inviata in data 8.5.2018. Successivamente, una volta ottenuto il numero di ruolo generale del procedimento, il ricorrente depositava con quattro ulteriori invii di "buste telematiche" eseguiti in data 17.5.2018, la documentazione a supporto della propria domanda.

Il Tribunale rigettava la domanda, sul presupposto che:

a) la documentazione avrebbe dovuto essere depositata contestualmente al ricorso introduttivo

b) il ricorrente non aveva dimostrato di averne tentato l'inoltro nella stessa data dell'8.5.2018.

M.C. propone ricorso in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, in merito al procedimento sommario di cognizione chiarisce quanto segue:

1) l'art. 702 bis, primo comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., ovverosia "l'indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione";

2) nel caso di specie, il ricorrente aveva indicato, nel proprio ricorso introduttivo, i mezzi di prova e i documenti sui quali la richiesta di pagamento era fondata, onde la norma processuale era stata pienamente rispettata: essa, infatti, non introduce alcuna preclusione istruttoria e non contempla alcuna sanzione processuale, ed in particolare alcuna decadenza, in caso di omessa o incompleta allegazione dei documenti al ricorso;

3) il procedimento sommario, infatti, si caratterizza per la peculiare esigenza di celerità, tanto che l'art. 702-ter, quinto comma, c.p.c., prevede che il giudice ha facoltà di "procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto",e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario;

Partanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, viene enunciato il seguente principio di diritto: "Poiché l'art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p. c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p. c. ".

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