Il principio di continuità della progettazione dei lavori e le possibili deroghe

A margine della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3007/2024.
Avv. Giuseppe Panassidi 

Il professionista, che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, deve provvedere, di regola, alla redazione del progetto esecutivo.

Mercoledi 13 Novembre 2024

Il principio di tendenziale continuità della progettazione, previsto dal precedente codice dei contratti del 2016, diventa nel nuovo codice del 2023 la "regola". Tale principio si riferisce anche alla fase precedente al PFTE, ossia al DOCFA, se l’Amministrazione si è avvalsa per la sua predisposizione di un professionista esterno. L’affidamento disgiunto fra PFTE e progetto esecutivo è possibile solo se motivato e se il nuovo progettista accetta senza riserve la precedente attività di progettazione, ossia il DCFA o il PFTE.

La sentenza annotata (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2.4.2024, n. 3007, Pres. D. Sabotino, Est. D. Caminiti), che respinge l'appello e conferma la decisione del primo Giudice (TAR  Toscana, sezione I, sent. 11.5.2023, n. 464), affronta,  ratione temporis,  sulla base della  disciplina del D.Lgs. n. 50,  oltre ad altre questioni,  anche il tema del divieto di cumulo nello stesso soggetto della qualità di progettista e di esecutore dei lavori per la medesima opera pubblica (art. 24 D.lgs. 50). Del suddetto tema  è speculare in senso inverso il principio di continuità  della progettazione. La sentenza offre, quindi,  lo spunto per ricordare il principio generale di continuità della progettazione, secondo cui, in caso di affidamento a professionista esterno, i diversi livelli di progettazione dei lavori devono essere svolte dallo stesso soggetto.

La sentenza.

I Giudici di palazzo Spada, che affrontano tale tema, ratione temporis, in base alla disciplina dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50 del 2016, evidenziano che il principio di continuità  della progettazione nei lavori è stato valorizzato dal nuovo codice del 2023; infatti, il preferenziale incarico allo stesso professionista, già presente nel precedente codice del 2016, nel nuovo codice, con l’eliminazione del livello progettuale definitivo, diventa la regola: l’art. 41, comma 8, lettera d) del D.Lgs. 36 del 2023 prevede, infatti, che il PFTE , di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico - economica.

Non solo. Il Giudice di appello ricorda, pure, che la regola della continuità di progettazione si estende anche all'eventuale fase precedente al PFTE, ossia al DOCFA (documento di fattibilità delle alternative progettuale), ove redatto dall'amministrazione e predisposto da un professionista esterno.

La finalità del  principio è chiara: garantire l’omogeneità e la coerenza del procedimento progettuale, come  dettagliata nell’All. 1.7 al codice dei contratti, secondo cui, da un lato, il PFTE deve costituire lo sviluppo progettuale della soluzione che, fra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFA, ove redatto, presenti il miglior rapporto costi da sostenere e benefici attesi (art.6); dall'altro, il  livello di progettazione esecutiva deve essere redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico economica, per sviluppare un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (art. 22).

Nonostante il principio, l'affidamento disgiunto resta possibile, ma in questo caso è necessario che nella determinazione a contrarre siano indicate le ragioni di questa scelta e che il progettista accetti, senza riserve, l'attività svolta in precedenza, ossia il DOCFA o il PFTE.

Il controllo finale della coerenza dei due livelli di progettazione avviene con la verifica di cui all'art. 42, comma 1, dello stesso codice.

Appalto integrato - Nel caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base di un PFTE, il progetto esecutivo non può prevedere significative modificazioni alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel PFTE.

Sono ammesse, però, modifiche qualitative e quantitative entro i limiti previsti dal codice, che non incidano su eventuali  prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale (art. 22, comma 7, All. I.7). Questo in coerenza con quanto stabilito dall’art. 44, comma 2, del D.Lgs. 36 del 2023, che include fra gli aspetti da valutare a giustificazione della scelta di questa tipologia di contratto anche la valutazione di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Resta da chiarire quali siano i limiti previsti dal codice per l’ammissione di modifiche in fase di progettazione esecutiva e come sia possibile che le modifiche di quantità e qualità non debbano comportare un aumento dell’importo contrattuale. Questo significa che le modificazioni sono varianti "a zero" costo non sostanziale. Quindi,  il PFTE, nella specie, deve fornire un quadro di conoscenze completo, in modo da potere fornire quel complesso di conoscenze in grado di rendere ipotesi marginali le modifiche da introdurre nel progetto esecutivo.

Aiuta a tal fine  la disposizione dell'art. 21 dello stesso All. I.7, dove si prescrive che, se il PFTE è posto a base di un appalto integrato, il progetto deve essere "rafforzato", ossia redatto "con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati".

Sarebbe consigliabile - si aggiunge - prevedere nel disciplinare  dell'appalto integrato che il progettista, se diverso dall'aggiudicatario, deve sottoscrivere l'offerta, in modo che sia coinvolto fin dal momento inziale della gara. 

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