Prima dei 3 anni il minore dorme solo a casa della madre collocataria

Giovedi 29 Agosto 2024

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, 11.07.2024, n. 19069), pur ribadendo la centralità nel nostro ordinamento del principio di bigenitorialità, ha stabilito che il minore può iniziare a dormire presso la casa del padre non collocatario dopo il compimento del terzo anno di età.

La pronuncia in commento conferma il decreto della Corte di Appello di Ancona, emesso in esito al procedimento per reclamo che ha portato alla parziale modifica del provvedimento di primo grado, intervenendo – tra l’altro – sulla calendarizzazione delle visite tra padre e figlio.

L’età del minore è stata individuata quale parametro – si badi, il legislatore non ha fissato un limite anagrafico preciso, lasciando al Giudice la decisione sulla scorta delle caratteristiche del caso concreto – per fissare uno confine alla previsione del pernottamento del minore presso il genitore non collocatario.

In particolare, secondo il decreto confermato dalla Corte di Cassazione, fino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà vedere il figlio due pomeriggi alla settimana e, alternativamente, il sabato o la domenica pomeriggio; la stessa regola vale per il periodo estivo, nel corso del quale le due settimane anche non consecutive vanno previste senza i pernotti del figlio presso l’abitazione paterna.

Solo dopo il compimento del terzo anno di età, la disciplina così prevista potrà essere integrata con un pernottamento infrasettimanale e uno nel fine settimana di competenza, nonché nel corso delle vacanze estive, natalizie e pasquali.

Secondo gli Ermellini un simile provvedimento non viola il principio di bigenitorialità: i tempi paritetici e la previsione di pernotti presso il padre debbono conciliarsi con l’età del figlio e con le esigenze di vita alla stessa collegate.

La previsione dell’affidamento condiviso, in ogni caso, può assicurare al padre non convivente diverse visite settimanali oltre che collegamenti audio e video quotidiani.

La Suprema Corte, dunque, rimarca il concetto secondo cui centrale è il best interest del minore, a cui si adeguano anche i tempi di visita del genitore non collocatario. Del resto, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo legittima restrizioni al diritto di visita sulla scorta di esigenze connesse al superiore interesse del minore stesso.

Il pernottamento non rappresenta certo l’unica modalità idonea a preservare la relazione genitoriale, potendo la diade padre-figlio vivere il proprio rapporto attraverso altre forme e con altri tempi più congeniali all’interesse del bambino; interesse, questo, che può anche porsi in dissonanza con la posizione rivendicata da un padre.

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