Si segnala una resa dal Tribunale di Verona in data 07/06/2016 in tema di condanna per lite temeraria svincolata dal mancato rimborso integrale delle spese processuali.
Lunedi 4 Luglio 2016 |
Nell'ambito di un procedimento di opposizione ad un ordinanza ingiunzione emessa per avere, il ricorrente, esercitato l'attività di autoriparazione senza aver effettuato la prescritta segnalazione dell’inizio di attività alla Camera di Commercio di Verona, il medesimo eccepiva che “le risultanze esposte nel verbale succitato e nel consequenziale verbale di sequestro amministrativo non erano sufficienti a dimostrare che egli stesse svolgendo l’attività contestatagli che egli, peraltro, aveva cessato dopo aver subito un precedente accertamento per lo stesso fatto ma risalente al 2012.”
Il Tribunale rigetta il ricorso ritenendolo infondato, condanna il ricorrente al solo rimborso delle spese vive sostenute dalla resistente (che si è difesa a mezzo di propri funzionari), ma contestualmente condanna il medesimo a corrispondere alla resistente una somma, equitativamente determinata, di euro 5.000,00, pari alla metà di quella oggetto di ingiunzione, ai sensi dell’art. 96, c.3. c.p.c..
Sul punto il Tribunale osserva che:
a) il ricorrente ha commesso l’illecito a breve distanza di tempo dal precedente e nonostante il rigetto del ricorso che aveva proposto avverso l’ordinanza di ingiunzione relativa a quello;
b) la circostanza che il ricorrente abbia promosso il presente giudizio nonostante l’esito sfavorevole di quello precedente e nonostante avesse subito la condanna alle spese giudiziali in esso e, per di più, con argomentazioni analoghe a quelle esposte a sostegno del secondo ricorso sono indicative della sua tendenza del ricorrente ad assumere iniziative giudiziali avventate;
c) la circostanza che non sia stato riconosciuto alla resistente il rimborso integrale delle spese processuali non impedisce l'applicazione dell'art. 96 c. 3 cpc in quanto i presupposti della norma succitata, a prescindere dal formale rinvio all’art. 91 c.p.c. sono costituiti dalla soccombenza nel giudizio e dall’aver resistito con mala fede o colpa grave, presupposti che si sono entrambi realizzati nel caso di specie.