La Cassazione ha stabilito che nessuna norma consente alle parti di depositare nel fascicolo telematico, prima dell’udienza, un pre-verbale redatto dal difensore, perché il verbale è atto del cancelliere. Il deposito equivale a una memoria non autorizzata, inammissibile, anche se sorretto da una prassi.
Mercoledi 4 Novembre 2026
Il passaggio di maggiore interesse riguarda una prassi diffusa in alcuni uffici: il deposito telematico, prima dell’udienza, di un “pre-verbale” predisposto dal difensore.
La Corte lo esclude dagli atti ammissibili e ne trae un effetto operativo preciso: quel documento non può essere usato per dolersi della difformità rispetto al verbale ufficiale, che fa fede fino a querela di falso. Resta inoltre fermo l’onere di contestare subito, in udienza, lo stralcio o le irregolarità lamentate, e di indicare in cassazione il pregiudizio concreto derivato dalla nullità processuale denunciata.
Il caso
Tizio, locatore di un immobile ad uso abitativo, intima sfratto per morosità a Caia, conduttrice, e chiede, in caso di opposizione, il mutamento del rito per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni e degli oneri. Caia si oppone sostenendo che l’autoriduzione del canone era giustificata dal grave inadempimento del locatore (ascensore condominiale guasto e non riparato) e che, comunque, la morosità si era ridotta a meno di un canone grazie a un pagamento effettuato nelle more.
Il Tribunale rigetta la domanda del locatore, ritenendo non precisato l’esatto ammontare della morosità, e condanna la conduttrice al versamento allo Stato di una somma pari al contributo unificato, per il mancato esito positivo della mediazione.
La Corte d’appello accoglie il gravame: dichiara la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice, essendo la morosità alla notifica dell’intimazione superiore a una mensilità (art. 5 l. n. 392/1978), ordina il rilascio e condanna Caia al pagamento di canoni e oneri condominiali non corrisposti, ritenendo irrilevante il successivo pagamento di una somma modesta.
I motivi del ricorso
Caia ricorre per cassazione con undici motivi. Quello che qui rileva è il terzo, con cui denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per l’illegittimo stralcio, disposto dal giudice d’appello, del “pre-verbale” d’udienza da lei depositato. Gli altri motivi sono in gran parte di natura processuale:
mancata lettura del dispositivo, illeggibilità e mancata sottoscrizione del verbale in cui era incorporata la sentenza;
mancata trascrizione delle conclusioni, omessa pronuncia sulle domande dell’appellata e omessa ricostruzione del processo;
violazione del contraddittorio per l’anticipazione dell’udienza di discussione;
violazione dell’art. 5 l. n. 392/1978, perché al momento della decisione l’inadempimento non sarebbe più stato grave;
erronea valutazione delle prove su autoriduzione del canone e oneri condominiali, e difetto di motivazione sulla data di rilascio.
La decisione della Cassazione
La Corte rigetta il ricorso e dichiara il terzo motivo manifestamente infondato, con le seguenti argomentazioni:
nessuna norma attribuisce alle parti la facoltà di depositare nel fascicolo telematico, prima dell’udienza, il c.d. pre-verbale redatto dall’avvocato, perché il verbale è atto di competenza del cancelliere (art. 126 c.p.c.), che descrive succintamente l’attività svolta in udienza su indicazione del giudice;
l’eventuale esistenza di una prassi in tal senso, anche se dettata da ragioni di opportunità, non può “legalizzare” l’attività, che si traduce nel deposito di una memoria non autorizzata, dunque inammissibile;
la censura è anche singolare, perché farebbe dipendere i poteri del giudice d’appello sull’ammissibilità delle produzioni dall’eccezione della controparte, mentre l’art. 437 c.p.c. affida quel potere direttamente al giudice;
il pre-verbale è giuridicamente inesistente: ne consegue l’irrilevanza di ogni discrasia tra le difese svolte in udienza e quelle risultanti dal pre-verbale, posto che il verbale d’udienza, atto pubblico, fa fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) di quanto vi è attestato;
lo stralcio avrebbe comunque dovuto essere contestato dalla parte nell’immediatezza, nel corso dell’udienza, il che non è avvenuto.
Il principio di diritto
Il pre-verbale d’udienza redatto dal difensore e depositato nel fascicolo telematico prima dell’udienza non trova alcun fondamento normativo, essendo il verbale atto del cancelliere (art. 126 c.p.c.): il suo deposito, anche se conforme a una prassi, costituisce una memoria non autorizzata, inammissibile e giuridicamente inesistente, e non può quindi essere opposto al verbale d’udienza, che fa fede fino a querela di falso.
Gli altri motivi, in sintesi
Il primo motivo è inammissibile: il ricorrente che denuncia una nullità processuale deve indicare il pregiudizio concretamente subito (art. 360-bis n. 2 c.p.c.) e avrebbe dovuto eccepire in udienza l’irritualità della redazione della sentenza a verbale.
Il secondo è infondato: il verbale è leggibile (il difetto dipendeva dal trasudamento dell’inchiostro sul retro del foglio) e la sentenza acclusa reca le firme del presidente estensore e del cancelliere.
Quarto e quinto motivo: la mancata trascrizione delle conclusioni è, di norma, una mera irregolarità formale, e il ricorrente avrebbe dovuto indicare il pregiudizio subito.
Sesto motivo: l’eventuale lesione del contraddittorio per l’anticipazione dell’udienza è sanata dalla partecipazione della parte, che avrebbe potuto chiedere un rinvio documentando le proprie esigenze difensive.
Settimo motivo: la mancata menzione dell’anticipazione nell’esposizione del processo è un “non-motivo”, privo di incidenza sull’iter decisionale.
Ottavo motivo: la sentenza di risoluzione ha efficacia costitutiva e retroagisce al momento dell’inadempimento; inoltre, “Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione” (art. 1453, comma 3, c.c.), sicché il pagamento successivo rileva solo per la quantificazione della condanna.
Nono e decimo motivo: sono critiche alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito e sindacabile solo nei ristretti limiti degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Undicesimo motivo: il provvedimento che fissa la data di rilascio ex art. 56 l. n. 392/1978 non ha carattere decisorio.
Conclusioni.
Per chi opera nel processo, il verbale redatto dal cancelliere resta l’unico documento che fa fede dell’attività d’udienza: eccezioni, contestazioni e istanze (compresa quella di rinvio) vanno formulate e fatte verbalizzare in udienza, non affidate a documenti preparati in anticipo.