Più poteri all’avvocato per una giustizia più efficiente.

Avv. Daniela Ricchiuto.
Venerdi 21 Dicembre 2018

L'elaborato affronta le modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito (D.L. n. 755/18). Le novità degne di nota riguardano:

1) il provvedimento di ingiunzione

2) l'introduzione della possibilità dell'Avvocato di parte di compiere una preventiva ricerca telematica dei beni da pignorare.

Il presente contributo prende in esame il Disegno di Legge contenente le modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito (D.L. n. 755/18) recentemente al vaglio del Senato.

Prima di passare all’esame più approfondito degli emendamenti di cui trattasi, meritano un’attenta riflessione le circostanze che hanno portato il legislatore a presentare detto intervento normativo ancorché vi sia stata la recente introduzione del processo civile telematico, il cui scopo ricordiamo era quello di rendere maggiormente funzionale e agevole la giustizia civile.

Evidentemente tale intervento non si è rivelato del tutto all’altezza  del risultato atteso, da qui la necessità di mettere nuovamente mano al nostro sistema giudiziario.  Ciò posto, da una prima lettura della bozza appare sin da subito evidente che l’intento del legislatore è quello di fluidificare il sistema di attuazione del credito giacché poco funzionale al suo scopo. Ne deriva, la necessità di sgravare e deburocratizzare la gestione dell’attuale procedimento monitorio ed esecutivo.  

Gli emendamenti in discussione traggono ispirazione dallo strumento dell’Alternative Dispute Resolution (ADR) e da altri strumenti propri del sistema di common law ove determinate attività, come quella di concretizzazione del credito, è rimessa direttamente al soggetto interessato mediante forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria. L’accostamento al sistema di common law caratterizzato appunto da una risoluzione stragiudiziale delle controversie è più che mai necessario, in un contesto, come quello attuale, contraddistinto da un eccessivo carico giudiziario.

Ciò premesso, si prospettano nel presente disegno di legge due novità interssanti, ossia: 1) la modifica all’art. 656-bis. c.p.c. “Atto di ingiunzione di pagamento” e 2) il secondo intervento significativo è l’inserimento nel c.p.c. dell’art. Art. 492-ter. “Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)”.

Con specifico riferimento al primo punto, ovvero la modifica all’art. 656-bis c.p.c., siccome lo scopo del legislatore è di semplificare l’attuale sistema di recupero del credito, egli conferisce all’avvocato della parte creditrice i poteri di emanazione del provvedimento di intimazione, sprovvisto di esecutorietà, al pagamento di un determinato credito, aggirando così il preventivo filtro del giudice. I promotori del testo legislativo in argomento asseriscono, che in tale procedura monitoria il ruolo dell’autorità giudiziaria si riduce ad una mera attività cartolare al pari di quella notarile, in quanto priva di qualsivoglia giudizio di merito, perciò attribuire questo potere all’avvocato non eluderebbe, di fatto, alcuna garanzia di imparzialità a tutela del debitore. A ciò si aggiunge l’onere dell’attività di controllo preventivo dei requisiti del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 656-bis. c.p.c., che oggi viene eseguito dall’autorità giudiziaria, ma secondo lo schema di legge in parola diventerà onere del difensore che emana il suddetto decreto, il quale, in caso di omissione per dolo o colpa grave, della puntuale verifica della sussistenza dei requisiti, ex art. 633 c.p.c., ne risponderà disciplinarmente dinanzi al competente ordine professionale, rimborsando altresì le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. Detto istituto di penalità fa sì che si conferisca certezza al credito oggetto dell’ingiunzione emanata dall’Avvocato, in quanto svolge una funzione inibitoria del suo operato. 

Eludendo, dunque, il filtro del giudice e attribuendo i suoi poteri direttamente all’avvocato si vuole alleggerire l’ormai congestionato sistema giudiziario, garantendo in ogni caso speditezza e certezza al recupero del credito vantato dal creditore, senza tuttavia svilire il diritto esclusivo dell’autorità giudiziaria nella gestione delle liti civili.  

Altro emendamento di notevole portata riguarda l’introduzione di un nuovo articolo all’interno del codice di procedura civile: l’art. 492-ter c.p.c., che prevede la possibilità per l’avvocato, a fronte di un incerto recupero del credito, di svolgere una preventiva ricerca telematica dei beni da pignorare, evitando la preliminare autorizzazione giudiziaria in favore degli ufficiali giudiziari dell’UNEP. Detta facoltà persegue l’evidente scopo di evitare un inutile dispendio di risorse economiche e di attività processuale, appurando, in via preventiva, la buona solidità finanziaria e patrimoniale del debitore cosicché il creditore possa procedere ad un recupero mirato e sicuro del proprio credito anziché attendere, dopo anni, l’esito sfavorevole di un procedimento esecutivo nei confronti di un debitore che era ab origine insolvente. La ricerca telematica in argomento potrebbe finalmente porre fine alle incessanti azioni esecutive che si rivelano spesso infruttuose, generando sfiducia nei creditori e potrebbe concedere altresì una tregua all’intricato sistema giudiziario.

Parimenti al sistema sanzionatorio previsto in caso di mancata verifica, da parte dell’avvocato, della sussistenza dei requisiti ex lege del decreto ingiuntivo, anche nella previsione di ricerca telematica dei beni da pignorare è previsto l’istituto sanzionatorio a carico del legale, il quale sarebbe deontologicamente, civilmente e penalmente responsabile della custodia e conservazione delle informazioni apprese in applicazione dei principi in materia di tutela dei dati personali, recepiti con la recente attuazione della direttiva europea sulla privacy (GDPR 679/2018).   Ci auspichiamo dunque che tali provvedimenti normativi possano, per quanto possibile, ridurre la pressione giudiziale e restituire nuova linfa all’amministrazione giudiziaria ancorché limitata ai procedimenti de quo.

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