Perfezionamento della notifica della cartella di pagamento a irreperibile

Venerdi 10 Novembre 2017

La notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. si considera perfezionata, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, con l’effettiva ricezione da parte di quest’ultimo della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale o comunque quando siano decorsi dieci giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26165 del 3 novembre scorso.

IL CASO: L’Inail ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto tempestiva la notifica dell’opposizione a cartella esattoriale promossa da un contribuente, deducendo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. N. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. N. 600/1973, dell’art. 140 cod prov civ., dell’art. 24 d.lgs. N. 46/1999 e contraddittoria motivazione sul un punto decisivo della controversia”.

La cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cpc e il ricorso era stato proposto entro il termine di 40 giorni dalla ricezione dell’avviso di affissione alla casa comunale.

Secondo l’Istituto, la Corte di Appello nel ritenere tempestiva l’opposizione, avrebbe errato nel prendere in considerazione, ai fini del computo del termine perentorio dei quaranta giorni per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale, la data di ricezione dell’avviso spedito ai sensi dell’art. 140 cpc al destinatario e non la data del decimo giorno successivo alla spedizione del suddetto avviso.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione che dovrà provvedere ad una diversa delibazione sulla tempestività dell’opposizione, evidenziando che:

  1.   «in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto) del d.p.r. N. 602 del 1973, va applicato l’articolo 140 Cpc, in virtù del combinato disposto dell’articolo 26, ultimo comma, e dell’articolo 60, comma 1, alinea, del dpr 600/73, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. N. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte Costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012» (Cass. N. 8433 del 2017);

  2. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha affermato che: “Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 26 d.p.r. N. 602 del 1973, in forza del quale- come visto- “ per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto” n. 600 del 1973 e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’art. 140 c.p.c, cui anche rinvia l’alinea del 1° comma dell’art. 60 d.p.r. N. 600 del 1973”.

Allegato:

Cass. civile Sez. lavoro Ordinanza del 03/11/2017 n.26165

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