Perdita della qualità di socio in corso di causa: improcedibilità della domanda.

La qualità di socio costituisce condizione dell'azione di impugnazione delle deliberazioni sociali, condizione che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma per tutta la durata del processo, fino alla pronuncia definitiva.

Decisione: Sentenza n. 5617/2017 Tribunale di Torino - Sezione specializzata in materia di Imprese

Venerdi 20 Luglio 2018

Massima: Per l'impugnazione delle deliberazioni sociali la qualità di socio costituisce condizione dell'azione; ove la qualità di socio venga meno nel corso del processo, per motivi estranei alla delibera impugnata, quali - nel caso di specie - l'esistenza di altra delibera di esclusione - anche se fondata su motivi diversi - non impugnata, la domanda va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire.

Osservazioni.

La seconda deliberazione di esclusione era fondata su fatti diversi rispetto a quelli posti a base della prima, ma dalla pronuncia non è dato rilevare se i fatti posti a fondamento della seconda delibera siano successivi alla impugnazione o meno.

Il Tribunale si è limitato a constatare che la seconda deliberazione non era stata impugnata, e di conseguenza l'attore aveva perduto - in corso di causa - la qualità di socio prima della pronuncia sull'impugnazione della prima: ne consegue la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'attore.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 26842/2008

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 19-04-2018

Art. 2377 - Annullabilità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:

1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;

2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l'incoipletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

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