Per il diritto all'assegno sociale rileva solo lo stato di bisogno effettivo.

A cura della Redazione.

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nellìordinanza n. 33513 del 1 dicembre 2023.

Martedi 5 Dicembre 2023

Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale di Campobasso l'Inps per l'accoglimento della domanda  volta a chiedere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, dopo che l'Inps aveva rigettato la relativa domanda per difetto dello stato di bisogno.

Per il Tribunale la domanda era fondata in quanto alla dichiarazione di sufficienza economica presentata dal ricorrente in sede di separazione consensuale, certamente idonea a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi, si accompagnava nel caso di specie, oltre allo stato di insufficienza reddituale anche la prova della incapienza economico-patrimoniale del coniuge che sarebbe stato tenuto al mantenimento.

La Corte d'Appello accoglieva il gravame proposto dall'Inps, ritenendo:

  • che la natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale che, imponendo di considerare tutti i tipi di reddito, consente di attribuire la relativa prestazione assistenziale solo a favore di soggetti che versino in un effettivo stato di bisogno, porta a non concedere tale prestazione in presenza di entrate patrimoniali, attuali o in concreto possibili, che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno;

  •  in particolare, secondo la Corte distrettuale, non era stata fornita la prova della condizione di incapienza patrimoniale dell'ex coniuge, tale da non consentire alla stessa l'erogazione di un assegno, sia pur minimo, a Tizio, essendo cio' sintomatico della volonta' di creare le condizioni per poter spostare sull'Istituto previdenziale e, quindi, sulla collettivita', l'obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.

    Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, rileva che:

    a) il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex articolo 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;

    b) pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettivita' e tale conclusione s'impone, in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi.

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