Per le controvesie sulle graduatorie d'istituto è competente il giudice ordinario

“Le controversie aventi ad oggetto il collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico sono attribuite al giudice ordinario se il ricorso è diretto all'accertamento del diritto del singolo docente allinserimento della graduatoria e non all'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la materia”.

Venerdi 24 Settembre 2021

Con il recente intervento del Consiglio di Stato ( Sezione VI, 7 settembre 2021, n. 6230), e a seguito dell'art. 8 del D.M. del 3 marzo 2021, il quale prevede che “la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”, si è ritornati sulla controversa questione della competenza del giudice circa la cognizione del provvedimento con il quale una insegnante veniva esclusa dalle graduatorie dell'istituto.

Il Tar accoglieva il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione, di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto, per il conferimento delle supplenze nel biennio 2020-2021 e 2021-2022. In primo grado, la ricorrente, dichiarava di possedere una laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche. Sulla base dei requisiti indicati all'atto di presentazione della domanda telematica, veniva inserita nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione indicati dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 60.

All'esito di tale accertamento, veniva adottato il provvedimento di esclusione dalle graduatorie e ciò, in particolare, “per il mancato possesso di un numero sufficiente di crediti nel settore scientifico disciplinare MED”, così come prescritto dai d.P.R. n. 19/2016 e n. 259/2017 per le classi di concorso di interesse.

Il Tar respingeva, preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Istruzione, in quanto riteneva precluso questo tipo di esame in un giudizio riassunto dopo la declaratoria di competenza “da considerarsi come implicito riconoscimento della giurisdizione”.

Il Ministero impugnava la decisione del Tar, riproponedo l'eccezione di giurisdizione e sostenendo che le controversie riguardanti il collocamento nelle graduatorie del settore scolastico, sono attribuite al giudice ordinario qualora il ricorso sia diretto all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria.

L'appellata, invece, con riferimento all'eccezione di giurisdizione, richiamava la sentenza n. 2007 del 2021, con la quale il Consiglio di Stato confermava la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso riguardante le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze. (1)

L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è fondata.

Già con la sentenza n. 21198 del 2017, le Sezioni Unite statuirono che per individuare quale sia il giudice competente in relazione alle controversie riguardanti il diritto dei docenti all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, bisogna guardare al petitum sostanziale dedotto in giudizio e alle caratteristiche della procedura adottata.

E pertanto: se oggetto della richiesta di annullamento è l'atto amministrativo, “e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria”, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Al contrario, se la domanda è volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Su questa base, dunque, a parere del Collegio, spetta al giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico esclude un insegnante dalla graduatoria d'istituto, quando tale atto “inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie”.

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(1) In riferimento alle graduatorie d'istituto, due sono gli orientamenti prevalenti: secondo il primo va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4847 del 2017; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1629 del 2018; Cassazione civile, SS.UU. n. 17123 del 2019); secondo l'altro, invece, la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001, ricorrendo tutti gli elementi peculiari della procedura concorsuale, (cfr. CGA. n. 289 del 2020; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3414 del 2019; SS.UU. 13 settembre 2017 n. 21198).

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