PCT: negli atti non e’ obbligatorio indicare l’indirizzo pec ma solo il codice fiscale del difensore.

Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria.

Giovedi 18 Novembre 2021

Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale. Ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata;

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33806/2021, pubblicata il 12 novembre 2021.

IL CASO: La vicenda esaminata prende spunto dal giudizio promosso da una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto all’inquadramento ad un livello superiore e la sua condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

La domanda della lavoratrice veniva accolta dal Tribunale, mentre la Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame interposto dal datore di lavoro, riformava parzialmente la sentenza di primo grado.

Nel costituirsi nel giudizio di appello, la lavoratrice eccepiva la tardività dell'impugnazione essendo stato il ricorso depositato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado che era stata eseguita a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore domiciliatario della società originaria resistente.

L’eccezione veniva, però, rigettata dai giudici della Corte territoriale, i quali davano atto che nella memoria di costituzione dinanzi al Tribunale la società aveva nominato due difensori, con mandato disgiunto, eleggendo domicilio presso lo studio di un altro legale, indicando gli indirizzi di posta elettronica certificata dei primi presso cui avrebbero dovuto essere eseguite le comunicazioni. Pertanto, l’appello veniva ritenuto tempestivo, essendo nulla la notifica della sentenza di primo grado eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato domiciliatario e, quindi, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

La lavoratrice, ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione evidenziando che il fatto che nella comparsa di costituzione della società in primo grado non fosse stato indicato l'indirizzo PEC del co-difensore domiciliatario, non avesse rilievo sia perché ciascun avvocato è munito di un proprio domicilio digitale conoscibile attraverso il registro INI-PEC, sia perché a sensi dell'art. 125 cpc, nel testo vigente, il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC, come peraltro statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione ha osservato che:

1. a seguito della introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo;

2. limitatamente al giudizio di cassazione, resta invece fermo il contenuto dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. il quale prevede la domiciliazione ex lege del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, né abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

3. poiché, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio "domicilio digitale", conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici, tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934;

4. la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nel caso in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario.

5. pertanto, tutte le volte in cui l'indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall'elezione o meno di un domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.

6. con l'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in I. n. 114 del 2014, le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati, deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., in I. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni.

Inoltre, la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cpc.

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