Dopo la data del 30/06/2023, data di entrata in vigore della riforma Cartabia, molti si staranno chiedendo, con particolare riferimento al patrocinio a spese dello Stato, se tale riforma si applichi alle procedure di negoziazione assistita, instaurate prima della data del 30/06/2023 e se le modalità di liquidazione degli onorari dell’Avvocato che ha concluso, con accordo, nell’ambito di una negoziazione assistita, prima della riforma Cartabia, sono quelle previste dal Decreto dell’1/08/2023.
La riforma Cartabia, ha riconosciuto espressamente il diritto della parte che accede alla negoziazione assistita, al c.d. “gratuito patrocinio”, indipendentemente dal fatto che alla procedura stragiudiziale segua o meno l’introduzione di un giudizio e questo per incentivare il ricorso al tipo di procedura alternativa di risoluzione di una controversia.
Con Decreto dell’1/08/2023, sono stati determinati gli importi che possono essere liquidati all’Avvocato che assiste il cliente nella negoziazione assistita e sono state individuate le modalità operative per avanzare l’istanza di liquidazione degli onorari.
È stata superata in tal modo la questione affrontata in un primo momento dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza del 31/8/2020 n.18123 con la quale la S.C. aveva confermato l’esclusione del gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale in generale, precisando che non spetta il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla mediazione non segue il giudizio; la questione è poi stata affrontata nuovamente dalla Corte Costituzionale, con Sentenza del 20/1/2022 n. 10.
Con tale sentenza la Corte ha dichiarato che sono costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del dPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
In particolare la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo art. 83, comma 2, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
Esaminando adesso la successione delle Leggi nel tempo, l’art. 35 del Decreto Legislativo di attuazione della Legge Delega, stabilisce che le nuove norme si applichino a partire dalla data del 30 giugno 2023, mentre per i procedimenti pendenti a quella data si applicano le norme previgenti.
Pertanto, è logicamente e giuridicamente esatto affermare che per i procedimenti introdotti con atto di citazione, lo sparti acque è segnato dalla notifica di quest’ultimo atto, mentre per i procedimenti introdotti con ricorso, bisogna riferirsi al giorno in cui viene depositato, presso la Cancelleria, l’atto introduttivo del giudizio.
Allo stesso modo, è logicamente e giuridicamente esatto affermare che per quanto riguarda la negoziazione assistita, lo sparti acque è segnato dalla data della richiesta di stipula di una convenzione di negoziazione.
Il secondo comma del citato art. 35 del Decreto Legislativo di attuazione della Legge Delega, pone alcune eccezioni in merito all’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma Cartabia ma tali eccezioni riguardano tutte l’ambito della c.d. Giustizia digitale e cioè quelle norme che erano state introdotte con la legislazione emergenziale, dal D.L. n. 18/2020 e che la riforma Cartabia ha trasformato in legislazione ordinaria, per tutti i procedimenti già pendenti, alla data del primo gennaio 2023, nei Tribunali, nelle Corti di Appello e nella Corte di Cassazione, con esclusione dei giudizi, pendenti innanzi ai Giudici di Pace, per i quali le nuove norme sono diventate cogenti alla data del 30 giugno 2023.
Sulla base delle superiori considerazioni, possiamo rispondere alla prima domanda, affermando che la riforma Cartabia, con particolare riferimento al patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito della negoziazione assistita, non si applica alle procedure iniziate prima della data del 30 giugno 2023.
Questa risposta è assorbente anche del secondo quesito; peraltro, nelle norme transitorie e finali del Decreto dell’1/08/2023 non si ravvisa una retroattività della norma il che vuol dire che essa dovrà trovare applicazione per tutte le vicende successive alla sua entrata in vigore.
Corollario di tutto quanto sopra è che non ci si può avvalere della nuova procedura di liquidazione, prevista dal Decreto del primo agosto 2023, per la procedura di negoziazione assistita, iniziata in data antecedente alla entrata in vigore della riforma Cartabia e del menzionato Decreto dell’1/08/2023.
Ulteriore corollario è che la domanda, per la liquidazione degli onorari spettanti per l’assistenza dell’Avvocato, prestata nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, iniziata prima della riforma Cartabia, va presentata al Giudice che sarebbe stato competente per la domanda giudiziale.