Organizzazioni aziendali complesse: sono ammissibili pluralità di livelli dirigenziali?

La Corte di Cassazione (Cass. 22 novembre 2016, n. 23738) ha ritenuto che la previsione di una pluralità di dirigenti a diversi livelli, con graduazione di compiti, sia ammissibile in organizzazioni aziendali complesse.

Sabato 21 Gennaio 2017

Ciò che rileva, infatti, è il riconoscimento anche al dirigente di un'ampia autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo di massima del dirigente di livello superiore.

La dipendenza dal dirigente di livello superiore deve essere comunque molto attenuata, sì da non incidere sulla suddetta ampia autonomia del dirigente subordinato nelle scelte decisionali per la realizzazione degli obiettivi dell'impresa; in sostanza il vincolo gerarchico deve tradursi in un'attività di controllo o di coordinamento e di direttive relativa ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato, costituente tramite diretto della volontà dell'imprenditore.

Il problema si pone in quanto al dirigente spetta un trattamento economicamente più vantaggioso, a fronte però di una sostanziale diminuzione delle tutele sul piano del licenziamento, può quindi essere utili, in caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa aziendale, dimostrare che si era uno pseudo-dirigente, e quindi destinatari della tutela più forte che spetta ai lavoratori privi di tale qualifica.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 23738 del 22/11/2016

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