Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo: ammissibile l'appello?

Con l’ordinanza n. 4989/2019, pubblicata il 21 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai rimedi che la parte deve esperire avverso l’ordinanza con la quale il Giudice cancella la causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.

Lunedi 25 Febbraio 2019

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità trae origine dalla sentenza con la quale il Tribunale, quale giudice di appello, rigettava il gravame interposto avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace che aveva cancellato la causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.

Secondo il Tribunale, la cancellazione della causa dal ruolo può essere oggetto di sindacato di legittimità esclusivamente attraverso il rimedio della riassunzione. La sentenza del Tribunale veniva, pertanto, impugnata con ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini, nel nuovo testo dell’articolo 181 c.p.c., primo comma, a mente del quale nel caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelleria dà comunicazione alle parti e se alla successiva di udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e contestualmente dichiara l’estinzione del processo, è venuto meno ogni riferimento all’esclusione dell’impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto errato quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata e nell’accogliere il ricorso con rinvio al Tribunale nella persona di un altro magistrato, ha osservando che l’ordinanza con la quale viene dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c., ha natura di provvedimento definitivo.

Ciò anche nel caso in cui lo stesso venga pronunciato per errore e, pertanto, la suddetta ordinanza va impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione, non essendo possibile procedere, come contrariamente affermato dal Tribunale, con la riassunzione, ritenuta quale unico rimedio esperibile.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4989/2019

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