Ordinanza assegnazione:quando acquista efficacia esecutiva e quando sono dovuti gli interessi?

Martedi 10 Luglio 2018

Con l’ordinanza n. 17437/2018, pubblicata il 4 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi e sulla debenza o meno degli interessi su tutte le somme assegnate in pagamento al creditore, affermando il seguente principio di diritto:

  1. “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole (anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’articolo 480 c.p.c.)., da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’articolo 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante; laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese del precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore”;

  2. “ le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c, e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione (e fino al pagamento effettivo), anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo; in ogni caso su tali somme sono certamente dovuti gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dalla data di notificazione del precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore”.

IL CASO: A seguito dell’ordinanza di assegnazione somme emessa all’esito di una procedura esecutiva presso terzi, il creditore assegnatario promuoveva un ulteriore esecuzione forzata presso terzi nei confronti dell’istituto bancario, quale terzo pignorato. Quest’ultimo proponeva opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., secondo comma, che veniva accolta dal Giudice di Pace. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale, in sede di appello. Secondo il Tribunale, il creditore non avrebbe potuto intimare il precetto al terzo pignorato senza una preventiva (e separata) notifica dell’ordinanza di assegnazione ed il decorso di un termine dilatorio e non riconosceva gli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data del precetto a quella dell’avvenuto pagamento. Pertanto, alla luce della soccombenza in entrambi i gradi di giudizio, il creditore procedente promuoveva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 90, 91,95 cpc, 480, 481 cpc, 543 e 547 cpc – 115 e 116 cpc – e 1181 2697 cc – 324 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione, sulla scorta del suddetto principio di diritto, ha parzialmente accolto il ricorso promosso dall’originario creditore e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando che:

  1. Secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità “l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificatamente indicato nell’ordinanza di assegnazione”;

  2. “Se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c viene notificata al terzo, in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa nota, è inapplicabile l’articolo 95 c.p.c e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente” (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 9330 del 10/05/2016, conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13112 del 24/05/2017; Se. 6 – Ordinanza n. 19986 del 10/08/2017);

  3. Di conseguenza è inapplicabile l’articolo 95 c.p.c, nel caso in cui il creditore notifichi l’atto di precetto senza che lo stesso sia preceduto dalla notifica o dalla comunicazione dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di assegnazione e quando il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, e quindi non possa ritenersi inadempiente.

  4. In questi casi le spese del precetto e dell’eventuale successiva esecuzione, resteranno a carico dello stesso creditore intimante, in quanto le stesse non sono necessarie e giustificabili nell’ottica del principio di correttezza e buona fede nell’attuazione dei rapporti obbligatori;

  5. A prescindere dall’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione e dalla sussistenza della mora del debitore, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto ai sensi dell’articolo 1282 c.c.;

  6. Sono da considerarsi liquidi ed eseguibili sin dal momento dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione sia i crediti ivi indicati sia quelli relativi alle spese del precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 95 c.p.c.”;

  7. Salvo diversa indicazione contenuta nel titolo o nel caso in cui non vi è una espressa previsione, il terzo pignorato è tenuto a corrispondere gli interessi (al tasso legale, se non altrimenti specificato) su tutte le somme assegnate in pagamento al creditore, sia a titolo di sorta capitale sia a titolo di spese di precetto ed esecuzione a decorrere dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione a quella del pagamento;

  8. Secondo quanto affermato pacificamente dalla dominante giurisprudenza per i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto (salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso) a prescindere dalla mora per cui non è necessario che il giudice pronunci un’apposita condanna al loro pagamento.

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