Opposizione a sanzione amministrativa: no alla compensazione delle spese nella contumacia della P.A.

E’ abbastanza frequente che nei giudizi promossi dagli automobilisti contro i verbali di accertamento per violazione al codice della strada, l’Amministrazione creditrice non si costituisca, non svolgendo, quindi, nessuna difesa.

La mancata costituzione da parte dell’amministrazione nei suddetti giudizi, legittima la compensazione delle spese di lite?

Giovedi 3 Marzo 2022

Sulla questione si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6249/2022, pubblicata il 24 febbraio 2022.

IL CASO: La vicenda esaminata riguarda una sentenza emessa dal Tribunale, quale giudice di appello, il quale, nel riformare la decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione promossa da un automobilista avverso un verbale di accertamento per la violazione dei commi 2 e 11 dell’art. 141 del codice della strada e, stante la contumacia dell’amministrazione resistente, ha compensato le spese di lite sostenute dall’automobilista nei due gradi di giudizio ritenendole non ripetibili.

Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame dei giudici di legittimità a seguito del ricorso dell’automobilista il quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale dichiarato la non ripetibilità delle spese da lui sostenute in entrambi i gradi di giudizio, motivando la decisione sulla scorta del semplice fatto che l’Amministrazione, non costituendosi in giudizio, non si era opposta al suo ricorso.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente ed ha accolto il motivo del ricorso con rinvio al Tribunale di provenienza, in persona di un diverso giudice, per un nuovo esame.

I giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione impugnata, fondata solo sul rilievo della contumacia dell’Amministrazione, del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Non rientra nella facoltà discrezionale riconosciuta al giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - hanno concluso gli Ermellini - la circostanza che la parte convenuta, essendo rimasta contumace, non abbia sollevato contestazioni o difese.

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