Opposizione a precetto: no alla sospensione feriale dei termini processuali

Venerdi 6 Novembre 2020

Con l’ordinanza n. 23754/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa all’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi di opposizione a precetto.

IL CASO: Nella vicenda esaminata un automobilista conveniva in giudizio l’assicurazione al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., il Tribunale accoglieva la domanda dell’automobilista. Sulla scorta della suddetta ordinanza, l’attrice notificava all’assicurazione atto di precetto di pagamento avverso il quale quest’ultima proponeva opposizione, che veniva accolta. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dall’originaria attrice.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dall’originaria attrice lo ha dichiarato inammissibile per essere stato proposto tardivamente in quanto la notifica era stata eseguita oltre il termine dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello. Nel caso di specie, la ricorrente, nell’applicare il termine lungo per l’impugnazione aveva considerato anche la sospensione feriale dei termini processuali prevista dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Gli Ermellini, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, hanno ribadito l’orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 3 e dell'ordinamento giudiziario, art. 92 (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014).

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