Opposizione a D.I. e incompetenza territoriale del giudice adito: il D.I. è revocato?

Mercoledi 3 Febbraio 2016

La Corte di Cassazione con la  si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla pronuncia di incompetenza territoriale del giudice adito resa nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello di Milano, nel riformare la sentenza di primo grado, che aveva respinto l'opposizione a D.I. proposta da due fideiussori nei confronti di un Istituto di credito, dichiarava la incompetenza del tribunale adito (quello di Sondrio) in favore del Tribunale di Milano, con compensazione delle spese.

Per la Corte territoriale, infatti, la clausola contenuta nel contratto di fideiussione, per cui “per qualunque controversia è competente L'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale/sede centrale dell'azienda, che ha effettuato le operazioni garantite” dovesse intendersi come riferita alla sola filiale, dove si erano svolte tutte le oprazioni, anche se la parola”sede centrale” non era stata cancellata.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione uno dei fideiussori, deducendo 1) violazione artt. 112 e 645 c.p.c. per non aver dichiarato la revoca del decreto ingiuntivo opposto; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata compensato le spese di lite: infatti, non avendo la controparte aderito all'eccezione di incompetenza, le spese di lite avrebbero dovuto gravare sulla opposta.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso (convertito in regolamento di competenza), osserva che: quanto al punto sub 1), la revoca del D.I. opposto deve ritenersi implicita: infatti, anche in altre occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “si deve ravvisare una declaratoria implicita di nullità e di revoca del D.I. opposto nella sentenza con cui il giudice dell'opposizione a D.I. dichiara la incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso” (che è poi anche la propria).

In definitiva, in tale ipotesi, con la pronuncia di incompetenza territoriale, e la conseguente revoca del decreto, (esplicita o implicita), quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto (che non esiste più), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di un nuovo atto di impulso di un un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente, che si svolgerà secondo le norme del procedimento ordinario.

Quanto alla censura di cui punto sub. 2), relativamente alle spese del giudizio, per la Corte di Cassazione essa è infondata: infatti il giudice adito poteva compensare le spese di lite, in quanto il sindacato della Corte “è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte completamente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare l'opportunita di compensare le spese di lite, sia nel caso di soccombenza reciproca che in quello di concorso di altri giusti motivi.”

Pagina generata in 0.021 secondi