Opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia entro 30 giorni

Mercoledi 7 Marzo 2018

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3237/2018 chiarisce quale sia il termine entro cui proporre l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giistizia.

Il caso: Una società proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del notaio B.P., in qualità di delegata dal G.E. presso il Tribunale di Velletri; In particolare l'opponente lamentava la misura eccessiva delle somme riconosciute all'ausiliario del giudice, non essendo conforme a quanto disposto dal DM n. 313/1999.

Si costituiva l'opposta, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta; nel merito sosteneva la legittimità della liquidazione in quanto avvenuta in conformità dei criteri di legge, tenuto conto della varie attività svolte.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, e riduceva l'onorario dovuto alla professionista, riconoscendo la somma di C 3.907,00 oltre oneri e accessori: rigettava l'eccezione di decadenza dall'opposizone, evidenziando che:

  • il novellato art. 170 del DPR n. 115/2002, oltre a non prevedere più l'obbligo di comunicazione del decreto di liquidazione, ai fini del decorso del termine di venti giorni per l'opposizione (secondo la precedente formulazione), non conteneva più alcun riferimento a tale termine;

  • pertanto l'opposizione in esame doveva ritenersi svincolata da un preciso termine decadenziale, potendo quindi essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (decennale).

    Ricorre in Cassazione il notaio, che lamenta la violazione dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, nonché dell'art. 168 del DPR n. 115/2002 e dell'art. 702 quater c.p.c.; per la ricorrente il Tribunale ha errato nel ritenere che l'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice sarebbe svincolata da qualsivoglia termine di decadenza, occorrendo avere unicamente riguardo alla maturazione della prescrizione decennale.

    Per la Cassazione la doglianza è fondata; sul punto osserva che:

    a) la Corte Costituzionale con decisione n. 106 del 12 maggio 2016,ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, D. Lgs. 10 settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'art. 170 DPR 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia;

  • in tale decisione, peraltro, la Corte Costituzionale precisa che “l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario”;

  • il giudice di merito non si è attenuto a tali principi, ritenendo l'assenza nel sistema di un termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione, sicchè il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio.

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