Opposizione a decreto ingiuntivo: è onere dell'opponente attivare la mediazione

Martedi 24 Settembre 2019

Con l’ordinanza n. 23003/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al soggetto obbligato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ad instaurare il procedimento di mediazione, ribadendo quanto già affermato con la sentenza n.24629/2015 che il suddetto onere grava sull’opponente ed evidenziando che, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio, grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità.

Ricordiamo che la questione ad oggi è molto dibattuta all’interno della giurisprudenza di merito. Infatti, secondo un primo orientamento, maggioritario, l’onere dell’instaurazione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo spetta all’opponente ed in mancanza l’opposizione viene dichiarata improcedibile con la conseguente dichiarazione della definitiva esecutività del decreto.

Secondo un altro orientamento, minoritario, l’onere incombe sull’opposto e dalla mancata instaurazione ne deriva l’accoglimento dell’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, mentre un terzo orientamento, pur affermando di condividere la tesi secondo la quale l’onere spetta all’opponente, riconosce la possibilità che il giudice possa di volta in volta individuare il soggetto onerato all’avvio del procedimento di mediazione.

Proprio in virtù del suddetto contrasto, con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019, la Terza Sezione Civile della Cassazione ritenendo la questione di massima particolare importanza ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l’opponente non aveva instaurato il procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice e di conseguenza ha dichiarato la definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado, l’opponente interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Secondo il ricorrente, la decisione della Corte territoriale era errata avendo ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombesse sull’opponente e non sull’opposto.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto la decisione della Corte di Appello conforme al principio espresso dalla stessa Corte di Cassazione secondo il quale «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre» (Corte di Cassazione, n. 24629/2015).

Pertanto, nel ritenere infondato il motivo del ricorso, i giudici di legittimità lo hanno rigettato, evidenziando che:

  1. «la peculiarità del procedimento monitorio consente di collegare la procedibilità dell’azione alla formale introduzione del giudizio di merito — mediante la notifica dell’atto di opposizione —, piuttosto che alla introduzione della lite — mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio —, soluzione che, da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, come la Corte ha già affermato, in quanto è con l’atto di opposizione — e non anche con il ricorso monitorio — che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di cognizione (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, Sent. n. 24629/2015, cit.) e dall’altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio, invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata “anticipatamente” al momento della proposizione del ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase» (Corte di Cassazione, n. 25611/2016, sia pure in obiter dictum);

  2. che nel procedimento monitorio, un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, si verifica solo nel caso di eventuale opposizione promossa dal soggetto ingiunto e di conseguenza incombe su quest’ultimo, sempre che venga richiesta la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo l’esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio e di conseguenza;

  3. pertanto, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.

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