Opposizione allo stato passivo: sufficiente indicare i documenti allegati nel giudizio di verifica

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è necessario che il creditore opponente depositi il fascicolo relativo al giudizio di verifica, essendo sufficiente indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15627/2018, pubblicata il 14 giugno scorso.

Giovedi 21 Giugno 2018

IL CASO: Il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 della legge fallimentare proposta da un creditore al fine di vedersi riconoscere l’ammissione del proprio credito nello stato passivo di una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Secondo il Tribunale non vi era la prova del credito richiesto in quanto nel giudizio di opposizione non era stato depositato il fascicolo di parte relativo alla fase di verifica dello stato passivo, contenente i documenti allegati alla domanda di ammissione ed era inammissibile la richiesta di acquisizione del suddetto fascicolo ai sensi dell’articolo 210 c.p.c. formulata dagli opponenti sui quali incombeva l’onere, non solo di indicare specificamente i documenti prodotti nel procedimento di verifica, ma anche quello di ritirare il proprio fascicolo, contenente i documenti allegati al ricorso per l’ammissione al passivo, e depositarlo nel giudizio di opposizione, non essendo, tenuto, il giudice a disporre l’acquisizione anche se richiesta. Pertanto, avverso la decisione del Tribunale i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione degli articoli 102 e seg. codice di procedura civile e dell’articolo 97 della legge fallimentare.

LA DECISIONE: I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza in commento, hanno accolto il motivo del ricorso ritenendo giuridicamente errata la decisione del Tribunale in merito alla necessità in capo all’opponente di depositare nuovamente i documenti allegati al ricorso per l’ammissione allo stato passivo, ribadendo il principio secondo il quale “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno o di alcuni di essi, il Tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. per tutte Cass. n. 12549/2017).

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